Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico
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Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, Articolo 19

Articolo 19
Obbligo di trasmissione di informazioni

1. Il promotore della sperimentazione è tenuto a trasmettere tempestivamente le informazioni richieste dalle Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), e dai Comitati etici, inerenti la sperimentazione clinica.