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Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, Articolo 19
Articolo 19
Obbligo di trasmissione di informazioni
1. Il promotore della sperimentazione è tenuto a trasmettere tempestivamente le informazioni richieste dalle Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), e dai Comitati etici, inerenti la sperimentazione clinica.