Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia
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Preambolo
1Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche
1-bisMisure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura
2Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione
2-bis Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa
3Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito
3-bis Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali.
3-ter Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali.
3-quater Disposizioni in materia di vicesegretari comunali.
4Formez PA
5Scuola nazionale dell'amministrazione
6Piano integrato di attività e organizzazione
6-bis Disposizioni in materia di segretari comunali.
7Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti
7-bisReclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze
8Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
8-bis Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso
9Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR
10Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del PNRR per l'innovazione e la transizione digitale e rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale
11Addetti all'ufficio per il processo
12Modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo
13Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR
14Procedura straordinaria di reclutamento
15Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea
16Attività di formazione
16-bisStabilizzazione del personale assunto a tempo determinato
17Monitoraggio dell' impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato
17-bis Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura
17-ter Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
17-quater Principio di parità di genere
17-quinquiesAssunzione di personale presso il Ministero della transizione ecologica
17-sexies Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico
17-septiesAvvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale dell'ENEA e dell'ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri
17-octiesMisure di accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale
17-noviesInviato speciale per il cambiamento climatico
17-decies Consiglio di amministrazione dell'ENEA
17-undeciesRegime transitorio in materia di VIA
17-duodecies Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
17-terdecies Personale del CONI
18Disposizioni finanziarie
18-bis Clausola di salvaguardia
19Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, Articolo 5

Articolo 5
Scuola nazionale dell'amministrazione

1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) promuovere e sostenere, durante l'intero percorso di carriera, la qualificazione,
la riqualificazione, la crescita e l'aggiornamento professionale
del personale che opera negli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
b) all'articolo 3, comma 1 dopo la lettera e), è inserita la seguente: «e-bis) attività di ricerca e di studio per l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;»;
c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) il Segretario Generale.»;
d) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Il Comitato di gestione). - 1. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario Generale, dal Capo del Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti nominati dal
Ministro per la pubblica amministrazione
, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da uno nominato dal Ministro della difesa, da uno nominato dal Ministro della cultura e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni
non danno titolo
a emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.
2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola proposto dal Presidente,
il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale
proposti dal Segretario Generale; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo 15; viene sentito dal Segretario Generale in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.
3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.»;
e) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli
avvocati dello Stato
o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca.»;
2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Presidente è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. E' responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Segretario Generale e sentito il Comitato Scientifico
di cui al comma 4
, mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con Universita' e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore. Il Presidente nomina i docenti della Scuola, esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e
dal regolamento e redige
il programma triennale e il programma annuale della Scuola d'intesa con il Segretario Generale, sentito il Comitato Scientifico.»;
f) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Segretario Generale). - 1. Il Segretario Generale è scelto tra soggetti di comprovata qualificazione professionale ed esperienza gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore pubblico o privato e nell'organizzazione e gestione di strutture complesse. Il Segretario Generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine delegato. Il Segretario Generale dura in carica quattro anni e puo' essere confermato.
2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e attua le delibere del Comitato di Gestione, è responsabile del funzionamento della struttura interna e ne dirige le attività, assicurandone il coordinamento, sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica. Nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario Generale:
a) concorre alla definizione del programma triennale e annuale della Scuola;
b) predispone progetti di sviluppo della Scuola attraverso accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani e stranieri;
c) sovraintende alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria e propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo approva;
d) è titolare del centro di responsabilità amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato di gestione, che li approva, ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo
e dalle delibere
di cui all'articolo 15 e in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'articolo 15
, comma 1,
, comma 5;
e) effettua la ricognizione dei fabbisogni
e la relativa programmazione
in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;
g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino ;
h) nomina i dirigenti della Scuola.»;
g) le parole «dirigente amministrativo» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «Segretario Generale»;
h) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole «articolo 15», sono aggiunte le seguenti: «, comma 1»;
i) all'articolo 14:
1) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il trattamento economico complessivo del Segretario Generale è articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei limiti della vigente normativa.»;
l) all'articolo 15, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1.
Il Segretario generale definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.»;
m)
LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113
;
n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole «del Presidente», sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Segretario Generale,»;
o) le parole «e l'innovazione» ovunque ricorrano sono soppresse.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il regolamento recante l'organizzazione interna e il funzionamento alle nuove disposizioni.
2-bis. Il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli affari strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima
3. All'attuazione del presente articolo la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2026, nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202"