Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia
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Preambolo
1Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche
1-bisMisure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura
2Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione
2-bis Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa
3Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito
3-bis Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali.
3-ter Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali.
3-quater Disposizioni in materia di vicesegretari comunali.
4Formez PA
5Scuola nazionale dell'amministrazione
6Piano integrato di attività e organizzazione
6-bis Disposizioni in materia di segretari comunali.
7Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti
7-bisReclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze
8Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
8-bis Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso
9Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR
10Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del PNRR per l'innovazione e la transizione digitale e rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale
11Addetti all'ufficio per il processo
12Modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo
13Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR
14Procedura straordinaria di reclutamento
15Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea
16Attività di formazione
16-bisStabilizzazione del personale assunto a tempo determinato
17Monitoraggio dell' impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato
17-bis Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura
17-ter Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
17-quater Principio di parità di genere
17-quinquiesAssunzione di personale presso il Ministero della transizione ecologica
17-sexies Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico
17-septiesAvvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale dell'ENEA e dell'ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri
17-octiesMisure di accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale
17-noviesInviato speciale per il cambiamento climatico
17-decies Consiglio di amministrazione dell'ENEA
17-undeciesRegime transitorio in materia di VIA
17-duodecies Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
17-terdecies Personale del CONI
18Disposizioni finanziarie
18-bis Clausola di salvaguardia
19Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, Articolo 17-quinquies

Articolo 17-quinquies
Assunzione di personale presso il Ministero della transizione ecologica

1. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR, di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti nell'ambito dell'Unione europea e con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022 il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate , duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione . (16)
2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 che, alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica del Ministero della transizione ecologica è incrementata di 155 unità di personale dell'Area III.
4. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2026", le parole: "nell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2027", le parole: "nell'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2028", le parole: "nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2029" e le parole: "nell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2030";
b) il quinto e il sesto periodo sono soppressi.
5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1, le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica e la SOGESID Spa di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto ai sensi del medesimo comma 1.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 8.901.122 per l'anno 2022 e a euro 10.681.346 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871 a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione e, quanto a euro 7.145.396 per l'anno 2022 e a euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.