Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia
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Preambolo
1Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche
1-bisMisure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura
2Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione
2-bis Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa
3Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito
3-bis Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali.
3-ter Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali.
3-quater Disposizioni in materia di vicesegretari comunali.
4Formez PA
5Scuola nazionale dell'amministrazione
6Piano integrato di attività e organizzazione
6-bis Disposizioni in materia di segretari comunali.
7Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti
7-bisReclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze
8Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
8-bis Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso
9Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR
10Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del PNRR per l'innovazione e la transizione digitale e rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale
11Addetti all'ufficio per il processo
12Modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo
13Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR
14Procedura straordinaria di reclutamento
15Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea
16Attività di formazione
16-bisStabilizzazione del personale assunto a tempo determinato
17Monitoraggio dell' impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato
17-bis Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura
17-ter Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
17-quater Principio di parità di genere
17-quinquiesAssunzione di personale presso il Ministero della transizione ecologica
17-sexies Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico
17-septiesAvvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale dell'ENEA e dell'ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri
17-octiesMisure di accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale
17-noviesInviato speciale per il cambiamento climatico
17-decies Consiglio di amministrazione dell'ENEA
17-undeciesRegime transitorio in materia di VIA
17-duodecies Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
17-terdecies Personale del CONI
18Disposizioni finanziarie
18-bis Clausola di salvaguardia
19Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, Articolo 13

Articolo 13
Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR

1. Al fine di assicurare la piena operativita' dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 , per un contingente massimo di 4.745 unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel limite di spesa annuo di cui al comma 6, così ripartito:
a) 2.100 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
b) 145 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f);
c) 2.500 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera l).
2. Il contingente di cui al comma 1 è composto dai seguenti profili professionali:
a) tecnico IT senior;
b) tecnico IT junior;
c) tecnico di contabilità senior;
d) tecnico di contabilità junior;
e) tecnico di edilizia senior;
f) tecnico di edilizia junior;
g) tecnico statistico;
h) tecnico di amministrazione;
i) analista di organizzazione;
l) operatore di data entry.
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le declaratorie dei profili professionali di cui al comma 2, comprensive di specifiche professionali e contenuti professionali, sono determinate secondo quanto previsto dall'Allegato II, numeri da 2 a 11 e, per il personale di cui all'articolo 11, comma 3, dall'Allegato III. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1, i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f), sono equiparati ai profili dell'area II, posizione economica F2, e il profilo di cui al comma 2, lettera l), è equiparato ai profili dell'area II, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), sono equiparati ai profili dell'Area III, posizione economica F1, e il profilo di cui al citato comma 3, lettera d), è equiparato ai profili di Area II, posizione economica F2. Al personale di cui all'articolo 11, comma 3, non spetta il compenso di cui all'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni già programmate.
4. L'amministrazione, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato indette dal Ministero della giustizia, puo' prevedere, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero triennio sempre presso la sede di prima assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata ai sensi del comma 3 al profilo professionale nel quale è stato prestato servizio, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.
6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia.