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Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, Articolo 17-novies
Articolo 17-novies
Inviato speciale per il cambiamento climatico
1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico, è corrisposto un compenso determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e comunque nel limite di 238.380 euro. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo
All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile
o in altra analoga posizione
secondo l'ordinamento di appartenenza.All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile
nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente
dal punto di vista finanziario. L'inviato di cui al comma 1, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno. La durata dell'incarico è fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per cessazione del rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato.
4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021, euro 211.620 per l'anno 2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.