Menu
Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, Articolo 4
Articolo 4
Formez PA
a) all'articolo 2, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
«1. All'associazione Formez PA è attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati. E' inoltre attribuita la funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del
«1. All'associazione Formez PA è attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati. E' inoltre attribuita la funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
ai soggetti associati e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento della funzione pubblica
, le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate di cui all'articolo 1 possono
avvalersi di Formez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, per le seguenti finalità:»; b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo la parola «settore», sono inserite le seguenti: «reclutamento e»;
c) all'articolo 2, comma 1, lettera a), prima del numero 1) sono inseriti i seguenti: «01) predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni, procedure concorsuali e di
02) predisporre modelli per l'implementazione di nuove modalità di accesso al pubblico impiego in relazione all'attuazione dei progetti del PNRR;»;
reclutamento nel pubblico impiego
, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime; 02) predisporre modelli per l'implementazione di nuove modalità di accesso al pubblico impiego in relazione all'attuazione dei progetti del PNRR;»;
d) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: «5-bis) assistere le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l'omogeneità a livello territoriale;»;
e) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo la parola «tecnica», sono inserite le seguenti: «e supporto al PNRR:»;
f) all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole «cittadini stessi», sono inserite le seguenti: «, al fine di agevolare il completamento del processo di digitalizzazione»;
g) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti: «5-bis) sviluppare forme di coordinamento per l'individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali;
5-ter) sviluppare attività di analisi, studio e ricerca per l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali;
5-quater) elaborare modelli di lavoro flessibile
5-ter) sviluppare attività di analisi, studio e ricerca per l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali;
5-quater) elaborare modelli di lavoro flessibile
per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
, con particolare riguardo alle modalità digitali e da remoto di svolgimento della prestazione lavorativa.»; h) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3
a) il presidente;
b) il direttore generale;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori;
e) l'assemblea.
2. Il presidente,
3. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri
4. Il direttore generale è nominato
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualità di presidente.
6.
«Art. 3
...
. - 1. Sono organi di Formez PA: a) il presidente;
b) il direttore generale;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori;
e) l'assemblea.
2. Il presidente,
che ha la rappresentanza legale dell'associazione
, è nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione ed è scelto tra esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. 3. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri
o suo delegato
, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
, nonché da altri cinque membri di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e due dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. 4. Il direttore generale è nominato
dal consiglio di amministrazione
, su proposta del Presidente, e scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico o privato, con particolare riguardo alle esperienze maturate nelle attività di selezione e gestione del personale. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualità di presidente.
6.
I compiti degli organi sociali e le modalità di partecipazione ai medesimi organi
sono definiti dallo statuto dell'associazione. I compensi relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica.»; i) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.».
«1-bis. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.».
2. In relazione alle modifiche introdotte dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'organo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6,
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, decade dall'incarico
. Entro i successivi trenta giorni Formez PA adegua lo statuto e il regolamento interno alle nuove funzioni.
3. Dalle disposizioni del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.