Menu
Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, Articolo 16
Articolo 16
Attivita' di formazione
1. Il Ministero della giustizia assicura l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente capo
e destinato all' ufficio
per il processo di competenza della giustizia ordinaria, individuando con decreto del Direttore generale del personale e della formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica.
2. Per il personale di cui all'articolo 11, comma 3,
assunto a tempo determinato ai sensi del presente decreto è assicurata la formazione
, secondo un programma definito dal Segretario generale della Giustizia amministrativa.
3.
Per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, subordinatamente all'approvazione del PNRR
da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e di euro 35.234 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.