Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia
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Preambolo
1Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche
1-bisMisure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura
2Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione
2-bis Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa
3Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito
3-bis Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali.
3-ter Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali.
3-quater Disposizioni in materia di vicesegretari comunali.
4Formez PA
5Scuola nazionale dell'amministrazione
6Piano integrato di attività e organizzazione
6-bis Disposizioni in materia di segretari comunali.
7Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti
7-bisReclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze
8Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
8-bis Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso
9Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR
10Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del PNRR per l'innovazione e la transizione digitale e rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale
11Addetti all'ufficio per il processo
12Modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo
13Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR
14Procedura straordinaria di reclutamento
15Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea
16Attività di formazione
16-bisStabilizzazione del personale assunto a tempo determinato
17Monitoraggio dell' impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato
17-bis Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura
17-ter Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
17-quater Principio di parità di genere
17-quinquiesAssunzione di personale presso il Ministero della transizione ecologica
17-sexies Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico
17-septiesAvvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale dell'ENEA e dell'ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri
17-octiesMisure di accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale
17-noviesInviato speciale per il cambiamento climatico
17-decies Consiglio di amministrazione dell'ENEA
17-undeciesRegime transitorio in materia di VIA
17-duodecies Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
17-terdecies Personale del CONI
18Disposizioni finanziarie
18-bis Clausola di salvaguardia
19Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, Articolo 17

Articolo 17
Monitoraggio dell' impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato

1.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36
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2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanarsi entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, sono adottate le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con l'indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere.
3. Il personale addetto all'ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato, ove necessario anche in modalità da remoto e con la dotazione informatica fornita dall'Amministrazione.
4. Le attività di segnalazione, individuate nelle Linee guida di cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.
5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, al fine della trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto, sono programmate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ulteriori udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la Giustizia amministrativa, dal PNRR. A tal fine, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa aggiorna il numero di affari da assegnare al presidente del collegio e ai magistrati componenti dei collegi. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua alle finalità del PNRR, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il decreto previsto dall' articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 5 è su base volontaria. Le udienze si svolgono da remoto. Non possono essere assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 5 costituisce criterio preferenziale, da parte del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, nell'assegnazione degli incarichi conferiti d'ufficio.
7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato 1, recante il codice del processo amministrativo:
1) dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:
"Art. 72-bis (Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione). - 1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell'ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.
2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un'ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza pubblica.
In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata";
2) all'articolo 73, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Non è possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio";
3) all'articolo 79, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria";
4) all'articolo 80, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente puo' disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni";
5) all'articolo 82, comma 1, la parola: "centottanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi";
6) all'articolo 87, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo";
b) all'allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo:
1) all'articolo 13, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "ricorso straordinario" sono aggiunte le seguenti: ", nonché lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze";
2) nel titolo IV, dopo l'articolo 13-ter è aggiunto il seguente:
"Art. 13-quater (Trattazione da remoto). - 1. Fermo quanto previsto dall' articolo 87, comma 4-bis, del codice, in tutti i casi di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si da' atto nel verbale dell'udienza delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano personalmente e il personale addetto è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore puo' chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza stessa; il difensore che deposita tale richiesta è considerato presente a ogni effetto. Ai magistrati che partecipano alla trattazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso di spese";
3) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I verbali e i provvedimenti della commissione sono sottoscritti con firma digitale del presidente e del segretario. Le sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento da remoto. Si da' atto nel verbale della seduta delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della loro libera volontà, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali".