Guarentigie della Magistratura
Menu
Articolo 9
Segreteria del Consiglio superiore della magistratura
Al Consiglio superiore sono addetti due magistrati nominati dal presidente del Consiglio stesso. Di essi uno, avente grado di consigliere di Corte di appello o parificato, esercita le funzioni di segretario; l’altro, avente grado di consigliere di Corte di appello, ovvero di giudice o gradi rispettivamente parificati, esercita le funzioni di vice segretario.
L'incarico ha la durata di un biennio, e non puo essere rinnovato, ed il magistrato cui è stato conferito non puo partecipare a scrutini se non decorsi due anni dalla cessazione di esso.