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Titolo primoDelle guarentigie della magistratura
Capo IDella inamovibilità
Art. 1Disposizione generale
Art. 2Inamovibilità della sede
Art. 3Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente od infermità
Art. 4Formalità per il parere del Consiglio superiore e dei Consigli giudiziari
Art. 5Collocamento a riposo per limiti di età
Capo IIDei Consigli giudiziari e del Consiglio superiore della magistratura
Sezione I<&span>Dei Consigli giudiziari
Art. 6Articolo abrogato dal D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 2
SEZIONE IIDel Consiglio superiore della magistratura
Art. 7Composizione del Consiglio superiore
Art. 8Eleggibilità dei componenti del Consiglio
Art. 9Segreteria del Consiglio superiore della magistratura
Art. 10Divieto di cumulo di incarichi
Art. 11Divisione in sezioni
Art. 12Competenza delle sezioni del Consiglio superiore
Titolo secondoDella disciplina della magistratura
Capo IDella sorveglianza sui magistrati
Art. 13Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro
Art. 14Poteri di sorveglianza sui magistrati giudicanti
Art. 15Poteri di sorveglianza del presidente e del pretore in udienza
Art. 16Poteri di sorveglianza sui magistrati requirenti
Capo IIDella disciplina dei magistrati
articoli abrogati dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
Capo IIIDe Tribunali disciplinari
Art. 22Competenza per i procedimenti disciplinari
Art. 23Facoltà di avocazione e di rimessione
Art. 24Composizione della Corte disciplinare
Art. 25Corte disciplinare - Costituzione del Collegio giudicante
Art. 26Pubblico ministero nei giudizi disciplinari
Capo IVDel procedimento disciplinare
articoli abrogati dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
Art. 38La L. 30 luglio 2007, n. 111 ha confermato l’abrogazione ddi questo articolo
TITOLO terzoDisposizioni varie e transitorie
Art. 39Funzioni del pubblico ministero
Art. 40Ammissioni straordinarie nella magistratura delle Corti
Art. 41Promozioni al grado 3
Art. 42Applicazione di magistrati inamovibili
Art. 43Abrogazione di disposizioni contrarie o incompatibili
Articolo 24
Composizione della Corte disciplinare

La Corte disciplinare ha. Sede in Roma ed è composta dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, che la presiede, e da otto componenti, residenti in Roma, eletti secondo le norme di cui al precedente art. 8, e con le modalità da stabilirsi con regolamento.

I componenti elettivi durano in carica due anni, e devono essere quattro primi presidenti di Corte d'appello o presidenti di sezione di Cassazione, due procuratori generali di Corte di appello o avvocati generali di Cassazione, e due consiglieri di Cassazione o magistrati di grado equiparato. Appartenenti uno alla carriera giudicante ed uno alla requirente.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il più anziano fra i componenti di grado terzo appartenente alla carriera giudicante.

Gli otto magistrati che, per i suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, sono chiamati a sostituire i componenti che cessano dalla carica durante il biennio.

La sostituzione ha luogo secondo lordine della graduatoria formata in base ai suffragi raccolti, compatibilmente con il grado e le funzioni che il magistrato deve rivestire ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del biennio stesso.

Le funzioni di segretario della Corte disciplinare sono esercitate dal segretario o dal vice segretario del Consiglio superiore della magistratura.