La Corte disciplinare ha. Sede in Roma ed è composta dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, che la presiede, e da otto componenti, residenti in Roma, eletti secondo le norme di cui al precedente art. 8, e con le modalità da stabilirsi con regolamento.
I componenti elettivi durano in carica due anni, e devono essere quattro primi presidenti di Corte d'appello o presidenti di sezione di Cassazione, due procuratori generali di Corte di appello o avvocati generali di Cassazione, e due consiglieri di Cassazione o magistrati di grado equiparato. Appartenenti uno alla carriera giudicante ed uno alla requirente.
In caso di mancanza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il più anziano fra i componenti di grado terzo appartenente alla carriera giudicante.
Gli otto magistrati che, per i suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, sono chiamati a sostituire i componenti che cessano dalla carica durante il biennio.
La sostituzione ha luogo secondo lordine della graduatoria formata in base ai suffragi raccolti, compatibilmente con il grado e le funzioni che il magistrato deve rivestire ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo.
Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del biennio stesso.
Le funzioni di segretario della Corte disciplinare sono esercitate dal segretario o dal vice segretario del Consiglio superiore della magistratura.