Il Consiglio superiore della magistratura si divide in tre sezioni, formate ciascuna da sette componenti, compreso il presidente.
La prima sezione è presieduta dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, ed è composta dal procuratore generale presso la Corte medesima e da cinque componenti, tutti di grado 3°.
La seconda e la terza sezione sono presiedute rispettivamente dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima, e sono composte ciascuna di sei membri di cui tre supplenti.
Ciascuna sezione delibera con l’intervento di cinque votanti, compreso il presidente.
Alle deliberazioni della seconda e della terza sezione non possono prendere parte più di due supplenti.
Alla assegnazione dei componenti alle varie sezioni provvede il primo presidente della Corte Suprema di cassazione d'accordo con il procuratore generale presso la Corte medesima.
Le sezioni unite del Consiglio superiore sono presiedute dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione e deliberano con l’intervento di dieci votanti, compreso il presidente. Fanno parte del Consiglio superiore a sezioni unite il procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione, ed i componenti più elevati in grado, o, a parità di grado, più anziani, delle tre sezioni, appartenenti due alla prima, tre alla seconda e tre alla terza sezione.
A parità di voti prevale quello del presidente.