Guarentigie della Magistratura
Menu
Articolo 5
Collocamento a riposo per limiti di età
Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.
Con successivo decreto saranno emanate le norme transitorie e di attuazione relative alla disposizione di cui al precedente comma, che avranno efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.