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Titolo primoDelle guarentigie della magistratura
Capo IDella inamovibilità
Art. 1Disposizione generale
Art. 2Inamovibilità della sede
Art. 3Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente od infermità
Art. 4Formalità per il parere del Consiglio superiore e dei Consigli giudiziari
Art. 5Collocamento a riposo per limiti di età
Capo IIDei Consigli giudiziari e del Consiglio superiore della magistratura
Sezione I<&span>Dei Consigli giudiziari
Art. 6Articolo abrogato dal D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 2
SEZIONE IIDel Consiglio superiore della magistratura
Art. 7Composizione del Consiglio superiore
Art. 8Eleggibilità dei componenti del Consiglio
Art. 9Segreteria del Consiglio superiore della magistratura
Art. 10Divieto di cumulo di incarichi
Art. 11Divisione in sezioni
Art. 12Competenza delle sezioni del Consiglio superiore
Titolo secondoDella disciplina della magistratura
Capo IDella sorveglianza sui magistrati
Art. 13Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro
Art. 14Poteri di sorveglianza sui magistrati giudicanti
Art. 15Poteri di sorveglianza del presidente e del pretore in udienza
Art. 16Poteri di sorveglianza sui magistrati requirenti
Capo IIDella disciplina dei magistrati
articoli abrogati dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
Capo IIIDe Tribunali disciplinari
Art. 22Competenza per i procedimenti disciplinari
Art. 23Facoltà di avocazione e di rimessione
Art. 24Composizione della Corte disciplinare
Art. 25Corte disciplinare - Costituzione del Collegio giudicante
Art. 26Pubblico ministero nei giudizi disciplinari
Capo IVDel procedimento disciplinare
articoli abrogati dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
Art. 38La L. 30 luglio 2007, n. 111 ha confermato l’abrogazione ddi questo articolo
TITOLO terzoDisposizioni varie e transitorie
Art. 39Funzioni del pubblico ministero
Art. 40Ammissioni straordinarie nella magistratura delle Corti
Art. 41Promozioni al grado 3
Art. 42Applicazione di magistrati inamovibili
Art. 43Abrogazione di disposizioni contrarie o incompatibili
Articolo 25
Corte disciplinare - Costituzione del Collegio giudicante

La Corte disciplinare delibera col numero di cinque votanti, compreso il presidente.

Nei procedimenti a carico di magistrati del pubblico ministero, due almeno dei componenti devono appartenere al pubblico ministero.

Nella costituzione del Collegio sono preferiti i componenti più elevati in grado, e, a parità di grado, i più anziani.

I componenti aventi grado di consigliere di Cassazione od equiparati non possono far parte del Collegio quando il procedimento concerne un magistrato di grado superiore.