Guarentigie della Magistratura
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Articolo 26
Pubblico ministero nei giudizi disciplinari
Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate Tal procuratore generale presso la Corte d'appello o dal procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione, o da chi ne fa le veci, rispettivamente per i giudizi devoluti ai Consigli giudiziari o alla Corte disciplinare.
È ammessa la delega, volta per volta, ad altro magistrato requirente di grado non inferiore al 6° nel primo e al 4° nel secondo caso.