Salvo per quanto concerne i membri di diritto, i componenti del Consiglio superiore durano in carica per un biennio, e sono eletti dai consigli giudiziari delle varie Corti di appello, nonché da cinque magistrati della Corte di cassazione e da cinque magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, eletti rispettivamente dai magistrati della Corte e del Ministero suddetti.
Le modalià della elezione saranno stabilite con regolamento.
I magistrati che, per il numero dei suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono la numero non superiore a sei per gli effettivi e a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio, compatibilmente con il grado e le funzioni attribuiti, a norma dell primo comma dal presente articolo, ai componenti da sostituire.
Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che abbiano sostituito altri durante il biennio medesimo.