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Titolo primoDelle guarentigie della magistratura
Capo IDella inamovibilità
Art. 1Disposizione generale
Art. 2Inamovibilità della sede
Art. 3Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente od infermità
Art. 4Formalità per il parere del Consiglio superiore e dei Consigli giudiziari
Art. 5Collocamento a riposo per limiti di età
Capo IIDei Consigli giudiziari e del Consiglio superiore della magistratura
Sezione I<&span>Dei Consigli giudiziari
Art. 6Articolo abrogato dal D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 2
SEZIONE IIDel Consiglio superiore della magistratura
Art. 7Composizione del Consiglio superiore
Art. 8Eleggibilità dei componenti del Consiglio
Art. 9Segreteria del Consiglio superiore della magistratura
Art. 10Divieto di cumulo di incarichi
Art. 11Divisione in sezioni
Art. 12Competenza delle sezioni del Consiglio superiore
Titolo secondoDella disciplina della magistratura
Capo IDella sorveglianza sui magistrati
Art. 13Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro
Art. 14Poteri di sorveglianza sui magistrati giudicanti
Art. 15Poteri di sorveglianza del presidente e del pretore in udienza
Art. 16Poteri di sorveglianza sui magistrati requirenti
Capo IIDella disciplina dei magistrati
articoli abrogati dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
Capo IIIDe Tribunali disciplinari
Art. 22Competenza per i procedimenti disciplinari
Art. 23Facoltà di avocazione e di rimessione
Art. 24Composizione della Corte disciplinare
Art. 25Corte disciplinare - Costituzione del Collegio giudicante
Art. 26Pubblico ministero nei giudizi disciplinari
Capo IVDel procedimento disciplinare
articoli abrogati dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
Art. 38La L. 30 luglio 2007, n. 111 ha confermato l’abrogazione ddi questo articolo
TITOLO terzoDisposizioni varie e transitorie
Art. 39Funzioni del pubblico ministero
Art. 40Ammissioni straordinarie nella magistratura delle Corti
Art. 41Promozioni al grado 3
Art. 42Applicazione di magistrati inamovibili
Art. 43Abrogazione di disposizioni contrarie o incompatibili
Articolo 22
Competenza per i procedimenti disciplinari

La giurisdizione disciplinare sui magistrati di grado non superiore a giudice od equiparato compete al Consiglio giudiziario presso la Corte di appello nel cui distretto trovasi l’ufficio al quale il magistrato apparteneva quando commise il fatto per il quale si procede.

Del Consiglio giudiziario costituito quale tribunale disciplinare fa parte, invece del procuratore generale presso la Corte di appello, il più anziano dei presidenti di sezione o dei consiglieri della Corte medesima.

Se il fatto è stato commesso da un magistrato durante il periodo in cui era, per qualsiasi motivo collocato fuori ruolo, e non prestava servizio presso un ufficio giudiziario ai sensi del penultimo comma dell’art. 210 dell’Ordinamento giudiziario, è competente il Consiglio giudiziario del distretto nel quale è compreso l’ufficio cui il magistrato stesso apparteneva prima di esser collocato fuori ruolo.

Per i magistrati di grado superiore a giudice e parificati il giudizio è devoluto alla Corte disciplinare per la magistratura.

Alla stessa Corte è attribuita, in unica istanza, la giurisdizione disciplinare sui magistrati di qualunque grado che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, per i fatti commessi durante il collocamento fuori ruolo.