Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
Menu
CAPO I COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 1Componenti e sede del Consiglio
Art. 2Comitato di presidenza
Art. 3Commissioni
Art. 4Composizione della sezione disciplinare
Art. 5Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore
Art. 6Deliberazioni della sezione disciplinare
Art. 7Composizione della segreteria
Art. 7-bisUfficio studi e documentazione
Art. 8Ispettorato
Art. 9Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore
CAPO II ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 10Attribuzioni del Consiglio superiore
Art. 10-bisFormazione delle tabelle degli uffici giudiziari
Art. 11Funzionamento del Consiglio
Art. 12Assunzione dei magistrati per concorso
Art. 13Promozioni dei magistrati per scrutinio
Art. 14Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia
Art. 15Destinazione di magistrati al Ministero Incarichi speciali ai magistrati
Art. 16Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore
Art. 17Forma dei provvedimenti
Art. 18Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore
Art. 19Attribuzioni del Vice Presidente
Art. 20Attribuzioni speciali del Consiglio superiore
CAPO III COSTITUZIONE, CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 21Convocazione dei corpi elettorali
Art. 22Componenti eletti dal Parlamento
Art. 23Componenti eletti dai magistrati
Art. 23-bisARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44
Art. 24Elettorato attivo e passivo
Art. 24-bisARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44
Art. 24-terARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44
Art. 25Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature
Art. 26Votazioni
Art. 26-bisLa L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l’art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 27Scrutinio e dichiarazione degli eletti
Art. 27-bisLa L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l’art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 27-terLa L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l’art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 27-quaterLa L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l’art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 28Contestazioni
Art. 29Reclami
Art. 30Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio
Art. 31Scioglimento del Consiglio superiore
CAPO IV POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 32Durata della carica
Art. 32-bisOpinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
Art. 33Incompatibilita
Art. 34 ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1965, N. 838
Art. 35Divieto di incarico di uffici direttivi
Art. 36Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni
Art. 37Sospensione e decadenza
Art. 38La L. 3 gennaio 1981, n. 1 ha disposto (con l’art. 6) che il presente articolo è sostituito dall’attuale art. 37 della L. 24 marzo 1958, n. 195.
Art. 39Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati
Art. 40Assegni e indennità ai componenti del consiglio
Art. 41Posizione giuridica dei segretari
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42Abrogazioni di norme incompatibili
Art. 43Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge
Articolo 7-bis
Ufficio studi e documentazione

1. L’ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura è composto di dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All’ufficio studi si accede mediante concorso pubblico le cui modalità e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Titolo per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi è in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.

2. Il Consiglio nomina un direttore dell’ufficio studi. Le modalità della nomina e le funzioni del direttore e dell’ufficio studi nel suo complesso sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L’ufficio studi dipende direttamente dal comitato di presidenza.

3. All’interno dell’ufficio studi, e nell’ambito dell’organico complessivo, può essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza. (14) (20)

3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all’ufficio studi e documentazione un numero non superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ai professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e agli avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. I magistrati assegnati all’ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell’articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni. Agli avvocati si applica l’articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l’incarico di addetto all’ufficio studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437, ha disposto (con l’art. 1, comma 6) che "L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l’ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908."

AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437, come modificato dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269, ha disposto (con l’art. 1, comma 6) che " L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l’ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla data di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908."