Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
Menu
CAPO I COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 1Componenti e sede del Consiglio
Art. 2Comitato di presidenza
Art. 3Commissioni
Art. 4Composizione della sezione disciplinare
Art. 5Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore
Art. 6Deliberazioni della sezione disciplinare
Art. 7Composizione della segreteria
Art. 7-bisUfficio studi e documentazione
Art. 8Ispettorato
Art. 9Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore
CAPO II ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 10Attribuzioni del Consiglio superiore
Art. 10-bisFormazione delle tabelle degli uffici giudiziari
Art. 11Funzionamento del Consiglio
Art. 12Assunzione dei magistrati per concorso
Art. 13Promozioni dei magistrati per scrutinio
Art. 14Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia
Art. 15Destinazione di magistrati al Ministero Incarichi speciali ai magistrati
Art. 16Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore
Art. 17Forma dei provvedimenti
Art. 18Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore
Art. 19Attribuzioni del Vice Presidente
Art. 20Attribuzioni speciali del Consiglio superiore
CAPO III COSTITUZIONE, CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 21Convocazione dei corpi elettorali
Art. 22Componenti eletti dal Parlamento
Art. 23Componenti eletti dai magistrati
Art. 23-bisARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44
Art. 24Elettorato attivo e passivo
Art. 24-bisARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44
Art. 24-terARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44
Art. 25Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature
Art. 26Votazioni
Art. 26-bisLa L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l’art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 27Scrutinio e dichiarazione degli eletti
Art. 27-bisLa L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l’art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 27-terLa L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l’art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 27-quaterLa L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l’art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 28Contestazioni
Art. 29Reclami
Art. 30Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio
Art. 31Scioglimento del Consiglio superiore
CAPO IV POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 32Durata della carica
Art. 32-bisOpinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
Art. 33Incompatibilita
Art. 34 ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1965, N. 838
Art. 35Divieto di incarico di uffici direttivi
Art. 36Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni
Art. 37Sospensione e decadenza
Art. 38La L. 3 gennaio 1981, n. 1 ha disposto (con l’art. 6) che il presente articolo è sostituito dall’attuale art. 37 della L. 24 marzo 1958, n. 195.
Art. 39Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati
Art. 40Assegni e indennità ai componenti del consiglio
Art. 41Posizione giuridica dei segretari
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42Abrogazioni di norme incompatibili
Art. 43Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge
Articolo 25
Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature

1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l’inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l’ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento; l’ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all’ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. La presentazione può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia, che ne attestino con certezza la provenienza. Dalla dichiarazione di cui al primo periodo deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’articolo 24.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l’ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti prescritti ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i tre giorni successivi al ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell’esito all’ufficio elettorale centrale.

5. Quando le candidature ammesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi indicato dall’articolo 23, comma 4, l’ufficio elettorale centrale, non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, del presente articolo o dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ultimo periodo, del presente articolo, procede, in seduta pubblica, all’estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio e che, entro il termine di venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio superiore della magistratura, la loro indisponibilità a essere candidati. L’estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l’indicato rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l’indicato rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l’ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l’ordine di estrazione per integrare il numero delle candidature previsto dall’articolo 23, comma 4. In presenza di gravi motivi ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell’esito dell’estrazione. Nel caso in cui il numero delle indisponibilità rese ai sensi del primo o del quinto periodo non consenta di raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale tra i generi indicati dall’articolo 23, comma 4, si procede senza ulteriore integrazione.

6. Esaurite le attività di cui ai commi 4 e 5 l’ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l’elenco dei candidati.

7. Nei collegi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all’ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi tra quelli previsti dal medesimo articolo 23, comma 2, lettera c). Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è garantita la rappresentanza di genere e non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L’ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di ventiquattro ore e, in mancanza, rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati.

8. L’elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all’articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l’indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

10. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

11. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l’estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all’astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari compresi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione.

AGGIORNAMENTO (23)
La L. 17 giugno 2022, n. 71 ha disposto (con l’art. 39, comma 2) che "Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall’articolo 33 della presente legge, è adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l’inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di cui all’articolo 25, comma 3, della predetta legge n. 195 del 1958 è ridotto a quindici giorni, il termine di cui all’articolo 25, comma 7, della citata legge n. 195 del 1958 è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e il termine di cui all’articolo 25, comma 8, della medesima legge n. 195 del 1958 può essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione".