Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
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CAPO I COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 1Componenti e sede del Consiglio
Art. 2Comitato di presidenza
Art. 3Commissioni
Art. 4Composizione della sezione disciplinare
Art. 5Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore
Art. 6Deliberazioni della sezione disciplinare
Art. 7Composizione della segreteria
Art. 7-bisUfficio studi e documentazione
Art. 8Ispettorato
Art. 9Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore
CAPO II ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 10Attribuzioni del Consiglio superiore
Art. 10-bisFormazione delle tabelle degli uffici giudiziari
Art. 11Funzionamento del Consiglio
Art. 12Assunzione dei magistrati per concorso
Art. 13Promozioni dei magistrati per scrutinio
Art. 14Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia
Art. 15Destinazione di magistrati al Ministero Incarichi speciali ai magistrati
Art. 16Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore
Art. 17Forma dei provvedimenti
Art. 18Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore
Art. 19Attribuzioni del Vice Presidente
Art. 20Attribuzioni speciali del Consiglio superiore
CAPO III COSTITUZIONE, CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 21Convocazione dei corpi elettorali
Art. 22Componenti eletti dal Parlamento
Art. 23Componenti eletti dai magistrati
Art. 23-bisARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44
Art. 24Elettorato attivo e passivo
Art. 24-bisARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44
Art. 24-terARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44
Art. 25Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature
Art. 26Votazioni
Art. 26-bisLa L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l’art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 27Scrutinio e dichiarazione degli eletti
Art. 27-bisLa L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l’art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 27-terLa L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l’art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 27-quaterLa L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l’art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 28Contestazioni
Art. 29Reclami
Art. 30Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio
Art. 31Scioglimento del Consiglio superiore
CAPO IV POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 32Durata della carica
Art. 32-bisOpinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
Art. 33Incompatibilita
Art. 34 ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1965, N. 838
Art. 35Divieto di incarico di uffici direttivi
Art. 36Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni
Art. 37Sospensione e decadenza
Art. 38La L. 3 gennaio 1981, n. 1 ha disposto (con l’art. 6) che il presente articolo è sostituito dall’attuale art. 37 della L. 24 marzo 1958, n. 195.
Art. 39Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati
Art. 40Assegni e indennità ai componenti del consiglio
Art. 41Posizione giuridica dei segretari
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42Abrogazioni di norme incompatibili
Art. 43Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge
Articolo 7
Composizione della segreteria

1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità, e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, che lo coadiuva e lo costituisce in caso di impedimento.

2. Il segretario generale è designato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati; l’incarico è conferito con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale è nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina, il segretario generale e il vicesegretario generale sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L’assegnazione alla segreteria e la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d’ufficio.

3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.

4. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a diciotto, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti della segreteria è riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalità. La graduatoria degli idonei, adottata in esito a ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l’incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria ha una durata massima di sei anni.

5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437, ha disposto (con l’art. 1, comma 6) che "L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l’ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908."

AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437, come modificato dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269, ha disposto (con l’art. 1, comma 6) che " L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l’ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla data di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908."