Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
Menu
Articolo 18
Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore
Il Presidente del Consiglio superiore:
1) indice le elezioni dei componenti magistrati;
2) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;
3) convoca e presiede il Consiglio superiore;
4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno; 5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.