Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
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Articolo 16
Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore
Il Ministro può intervenire alle adunanze del Consiglio superiore quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per, dare chiarimenti. Egli tuttavia non può essere presente alla deliberazione.