Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio. (3) (7) (9) (10)
Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali avviene almeno 40 giorni prima delle elezioni.
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 18 dicembre 1967, n. 1198 ha disposto (con l’art. 13) che " Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall’articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è prorogato di sessanta giorni."
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 3 gennaio 1981, n. 1 ha disposto (con l’art. 22) che "Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall’articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è prorogato di novanta giorni."
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 2 agosto 1985, n. 394, convertito senza modificazioni dalla L. 1 ottobre 1985, n. 485, ha disposto (con l’art. 1) che "Il termine previsto dall’articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è prorogato di novanta giorni."
AGGIORNAMENTO (10)
La L. 22 novembre 1985, n. 655 ha disposto (con l’art. 4, comma 2) che il termine previsto dall’articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 è prorogato di altri trenta giorni.