Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
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CAPO I COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 1Componenti e sede del Consiglio
Art. 2Comitato di presidenza
Art. 3Commissioni
Art. 4Composizione della sezione disciplinare
Art. 5Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore
Art. 6Deliberazioni della sezione disciplinare
Art. 7Composizione della segreteria
Art. 7-bisUfficio studi e documentazione
Art. 8Ispettorato
Art. 9Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore
CAPO II ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 10Attribuzioni del Consiglio superiore
Art. 10-bisFormazione delle tabelle degli uffici giudiziari
Art. 11Funzionamento del Consiglio
Art. 12Assunzione dei magistrati per concorso
Art. 13Promozioni dei magistrati per scrutinio
Art. 14Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia
Art. 15Destinazione di magistrati al Ministero Incarichi speciali ai magistrati
Art. 16Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore
Art. 17Forma dei provvedimenti
Art. 18Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore
Art. 19Attribuzioni del Vice Presidente
Art. 20Attribuzioni speciali del Consiglio superiore
CAPO III COSTITUZIONE, CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 21Convocazione dei corpi elettorali
Art. 22Componenti eletti dal Parlamento
Art. 23Componenti eletti dai magistrati
Art. 23-bisARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44
Art. 24Elettorato attivo e passivo
Art. 24-bisARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44
Art. 24-terARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44
Art. 25Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature
Art. 26Votazioni
Art. 26-bisLa L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l’art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 27Scrutinio e dichiarazione degli eletti
Art. 27-bisLa L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l’art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 27-terLa L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l’art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 27-quaterLa L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l’art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 28Contestazioni
Art. 29Reclami
Art. 30Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio
Art. 31Scioglimento del Consiglio superiore
CAPO IV POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 32Durata della carica
Art. 32-bisOpinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
Art. 33Incompatibilita
Art. 34 ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1965, N. 838
Art. 35Divieto di incarico di uffici direttivi
Art. 36Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni
Art. 37Sospensione e decadenza
Art. 38La L. 3 gennaio 1981, n. 1 ha disposto (con l’art. 6) che il presente articolo è sostituito dall’attuale art. 37 della L. 24 marzo 1958, n. 195.
Art. 39Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati
Art. 40Assegni e indennità ai componenti del consiglio
Art. 41Posizione giuridica dei segretari
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42Abrogazioni di norme incompatibili
Art. 43Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge
Articolo 17
Forma dei provvedimenti

Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall’art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Per la tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall’articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l’ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell’articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Contro i provvedimenti in materia disciplinare, è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.