Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
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CAPO I COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 1Componenti e sede del Consiglio
Art. 2Comitato di presidenza
Art. 3Commissioni
Art. 4Composizione della sezione disciplinare
Art. 5Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore
Art. 6Deliberazioni della sezione disciplinare
Art. 7Composizione della segreteria
Art. 7-bisUfficio studi e documentazione
Art. 8Ispettorato
Art. 9Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore
CAPO II ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 10Attribuzioni del Consiglio superiore
Art. 10-bisFormazione delle tabelle degli uffici giudiziari
Art. 11Funzionamento del Consiglio
Art. 12Assunzione dei magistrati per concorso
Art. 13Promozioni dei magistrati per scrutinio
Art. 14Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia
Art. 15Destinazione di magistrati al Ministero Incarichi speciali ai magistrati
Art. 16Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore
Art. 17Forma dei provvedimenti
Art. 18Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore
Art. 19Attribuzioni del Vice Presidente
Art. 20Attribuzioni speciali del Consiglio superiore
CAPO III COSTITUZIONE, CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 21Convocazione dei corpi elettorali
Art. 22Componenti eletti dal Parlamento
Art. 23Componenti eletti dai magistrati
Art. 23-bisARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44
Art. 24Elettorato attivo e passivo
Art. 24-bisARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44
Art. 24-terARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44
Art. 25Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature
Art. 26Votazioni
Art. 26-bisLa L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l’art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 27Scrutinio e dichiarazione degli eletti
Art. 27-bisLa L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l’art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 27-terLa L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l’art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 27-quaterLa L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l’art. 5) che gli articoli 25, 26, 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater sono sostituiti dagli articoli 25, 26 e 27.
Art. 28Contestazioni
Art. 29Reclami
Art. 30Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio
Art. 31Scioglimento del Consiglio superiore
CAPO IV POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE
Art. 32Durata della carica
Art. 32-bisOpinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
Art. 33Incompatibilita
Art. 34 ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1965, N. 838
Art. 35Divieto di incarico di uffici direttivi
Art. 36Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni
Art. 37Sospensione e decadenza
Art. 38La L. 3 gennaio 1981, n. 1 ha disposto (con l’art. 6) che il presente articolo è sostituito dall’attuale art. 37 della L. 24 marzo 1958, n. 195.
Art. 39Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati
Art. 40Assegni e indennità ai componenti del consiglio
Art. 41Posizione giuridica dei segretari
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42Abrogazioni di norme incompatibili
Art. 43Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge
Articolo 27
Scrutinio e dichiarazione degli eletti

1. I seggi elettorali e l’ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all’esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all’articolo 25, comma 9, che provvede allo scrutinio.

2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all’articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), e determina:

a) il totale dei voti validi;

b) il totale dei voti per ciascun candidato;

c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti dai candidati collegati che, per il collegio di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo, del presente articolo.

3. La commissione centrale elettorale procede, altresì:

a) alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all’articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo per il numero dei seggi da assegnare;

b) alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati, dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti, si procede per sorteggio.

4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all’articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all’articolo 23, comma 2, lettera d), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo. Nell’ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nel collegio di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletto l’ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.

5. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.

6. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale