Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
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Titolo primoMisure per la crescita economica
Capo IMisure per il sostegno alle imprese
Art. 1Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Art. 2Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese
Art. 3Rifinanziamento dei contratti di sviluppo
Art. 3-bisMisure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale
Art. 4Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti
Art. 5Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica
Art. 6ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10
Art. 7Imprese miste per lo sviluppo
Art. 8Partenariati
Art. 9Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme
Art. 9-bisAttuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali
Art. 10Liberalizzazione dell’accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica
Art. 11Articolo abrogato
Art. 11-bisMisure economiche di natura compensativa per le televisioni locali
Art. 12 (Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio)
Art. 12-bisSostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati
Capo IIMisure per il potenziamento dell’Agenda digitale italiana
Art. 13Governance dell’Agenda digitale Italiana
Art. 13-bisPiattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione
Art. 14Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale
Art. 15 Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività
Art. 16Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati-Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
Art. 16-bisModifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche
Art. 17Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico
Art. 17-bisModifica all’articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
Art. 17-terSistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese
Capo IIIMisure per il rilancio delle infrastrutture
Art. 18Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni
Art. 19Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione
Art. 20 (Riprogrammazione degliinterventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)
Art. 21 ( Differimento dell’operatività della garanziaglobale di esecuzione)
Art. 22Misure per l’aumento della produttività nei porti
Art. 23Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
Art. 24Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99
Art. 25Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti
Art. 25-bisModifica all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
Art. 26Proroghe in materia di appalti pubblici
Art. 26-bisARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Art. 26-terARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Art. 27Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali
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Titolo secondoSemplificazioni
Capo IMisure per la semplificazione amministrativa
Art. 28Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento
Art. 29Data unica di efficacia degli obblighi
Art. 29-bisDisposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Art. 29-terDisposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Art. 30Semplificazioni in materia edilizia
Art. 30-bisSemplificazioni in materia agricola
Art. 31Semplificazioni in materia di DURC
Art. 32Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
Art. 33Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
Art. 34Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza
Art. 35Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
Art. 36Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail
Art. 37ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10
Art. 38Disposizioni in materia di prevenzione incendi
Art. 39Disposizioni in materia di beni culturali
Art. 40Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Art. 41Disposizioni in materia ambientale
Art. 41-bisARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 GIUGNO 2017, N. 120
Art. 41-terNorme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo
Art. 41-quaterDisciplina dell’utilizzo del pastazzo
Art. 42Soppressione certificazioni sanitarie
Art. 42-bisUlteriore soppressione di certificazione sanitaria
Art. 42-terSemplificazione in merito alle verifiche dell’Istituto nazionale della previdenza sociale sull’accertamento dell’invalidità
Art. 42-quaterModifica all’articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
Art. 43Disposizioni in materia di trapianti
Art. 44Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica
Art. 45Omologazioni delle macchine agricole
Art. 45-bisAbilitazione all’uso di macchine agricole
Art. 46EXPO Milano 2015
Art. 46-bisRifinanziamento della legge n. 499 del 1999
Art. 46-terDisposizioni in favore dell’Esposizione Universale di Milano del 2015
Art. 47Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
Art. 47-bisMisure per garantire la piena funzionalità e semplificare l’attività della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
Art. 48Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Art. 49Proroga e differimento di termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario
Art. 49-bisMisure per il rafforzamento della spending review
Art. 49-terARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125
Art. 49-quaterAnticipazione di liquidità in favore dell’Associazione italiana della Croce Rossa
Art. 49-quinquiesMisure finanziarie urgenti per gli enti locali
Capo IISemplificazione in materia fiscale
Art. 50 (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)
Art. 50-bisARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10
Art. 51Soppressione dell’obbligo di presentazione mensile del modello 770
Art. 51-bisAmpliamento dell’assistenza fiscale
Art. 52Disposizioni per la riscossione mediante ruolo
Art. 53 (Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate)
Art. 54 (Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216)
Art. 54-bisModifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
Art. 54-terModifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Art. 55Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio
Art. 56Proroga temine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie
Art. 56-bisSemplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali
Art. 56-terPiani di azionariato
Art. 56-quaterDiritto di ripensamento per l’offerta fuori sede nei servizi di investimento
Art. 56-quinquiesModifica all’articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
Capo IIIMisure in materia di istruzione, università e ricerca
Art. 57Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese
Art. 57-bisModifica all’articolo comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Art. 58Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca
Art. 59Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi
Art. 60Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario
Capo IVDisposizioni finanziarie
Art. 61Copertura finanziaria
Titolo terzoMisure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile
Capo IGiudici ausiliari
Art. 62 (Finalità e ambito di applicazione)
Art. 63Giudici ausiliari
Art. 64Requisiti per la nomina
Art. 65Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari
Art. 66Presa di possesso
Art. 67Durata dell’ufficio
Art. 68Collegi e provvedimenti. Monitoraggio
Art. 69Incompatibilità ed ineleggibilità
Art. 70Astensione e ricusazione
Art. 71Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca
Art. 72 (Stato giuridico e indennità)
Capo II Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari
Art. 73Formazione presso gli uffici giudiziari
Capo III Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione
Art. 74Magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio
Capo IVMisure processuali
Art. 75Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione
Art. 76 (Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista)
Art. 77Conciliazione giudiziale
Art. 78Misure per la tutela del credito
Art. 79ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98
Art. 80ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98
Capo VModifiche all’ordinamento giudiziario
Art. 81Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Capo VIDisposizioni in materia di concordato preventivo
Art. 82Concordato preventivo
Capo VII Altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia
Art. 83Modifiche alla disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Capo VIIIMisure in materia di mediazione civile e commerciale
Art. 84Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Art. 84-bisModifica all’articolo 2643 del codice civile
Art. 84-terCompensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni
Capo IXDisposizioni finanziarie
Art. 85Copertura finanziaria
Art. 86Entrata in vigore
Articolo 9
Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme

1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all’utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il bilancio dell’Unione europea.

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti e le Amministrazioni interessati inseriscono nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi all’accelerazione dell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.

2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’ordinamento dell’Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la competitività, la coesione e l’unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati all’esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per l’autorizzazione e per l’effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall’articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.

3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N.98.

3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che hanno disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le città, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalità dei citati programmi operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d’intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorità competenti nell’istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l’ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l’ANCI, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i comuni e le autorità di gestione nonché per il raccordo tra le attività di supporto alla stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di capacity building della programmazione regionale unitaria.

4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N.98.

5. Le risorse economiche rivenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto dall’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del Ministero dell’economia e delle finanze e da questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti, fermo il ruolo dell’organismo responsabile dell’attuazione dell’Accordo sottoscritto in sede europea.