| Capo IVDisposizioni finanziarie | |
|---|---|
| Art. 61 | Copertura finanziaria |
| Titolo terzoMisure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile | |
| Capo IGiudici ausiliari | |
| Art. 62 | (Finalità e ambito di applicazione) |
| Art. 63 | Giudici ausiliari |
| Art. 64 | Requisiti per la nomina |
| Art. 65 | Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari |
| Art. 66 | Presa di possesso |
| Art. 67 | Durata dell’ufficio |
| Art. 68 | Collegi e provvedimenti. Monitoraggio |
| Art. 69 | Incompatibilità ed ineleggibilità |
| Art. 70 | Astensione e ricusazione |
| Art. 71 | Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca |
| Art. 72 | (Stato giuridico e indennità) |
| Capo II Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari | |
|---|---|
| Art. 73 | Formazione presso gli uffici giudiziari |
| Capo III Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione | |
|---|---|
| Art. 74 | Magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio |
| Capo IVMisure processuali | |
|---|---|
| Art. 75 | Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione |
| Art. 76 | (Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista) |
| Art. 77 | Conciliazione giudiziale |
| Art. 78 | Misure per la tutela del credito |
| Art. 79 | ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98 |
| Art. 80 | ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98 |
| Capo VModifiche all’ordinamento giudiziario | |
| Art. 81 | Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 |
| Capo VIDisposizioni in materia di concordato preventivo | |
|---|---|
| Art. 82 | Concordato preventivo |
| Capo VII Altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia | |
|---|---|
| Art. 83 | Modifiche alla disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato |
| Capo VIIIMisure in materia di mediazione civile e commerciale | |
|---|---|
| Art. 84 | Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 |
| Art. 84-bis | Modifica all’articolo 2643 del codice civile |
| Art. 84-ter | Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni |
| Capo IXDisposizioni finanziarie | |
|---|---|
| Art. 85 | Copertura finanziaria |
| Art. 86 | Entrata in vigore |
1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari.
2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all’articolo 63, comma 3, lettera d), non può svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell’ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti.
3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure nei successivi gradi di giudizio.
4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d’appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni. Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato. 57