| Capo IVDisposizioni finanziarie | |
|---|---|
| Art. 61 | Copertura finanziaria |
| Titolo terzoMisure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile | |
| Capo IGiudici ausiliari | |
| Art. 62 | (Finalità e ambito di applicazione) |
| Art. 63 | Giudici ausiliari |
| Art. 64 | Requisiti per la nomina |
| Art. 65 | Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari |
| Art. 66 | Presa di possesso |
| Art. 67 | Durata dell’ufficio |
| Art. 68 | Collegi e provvedimenti. Monitoraggio |
| Art. 69 | Incompatibilità ed ineleggibilità |
| Art. 70 | Astensione e ricusazione |
| Art. 71 | Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca |
| Art. 72 | (Stato giuridico e indennità) |
| Capo II Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari | |
|---|---|
| Art. 73 | Formazione presso gli uffici giudiziari |
| Capo III Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione | |
|---|---|
| Art. 74 | Magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio |
| Capo IVMisure processuali | |
|---|---|
| Art. 75 | Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione |
| Art. 76 | (Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista) |
| Art. 77 | Conciliazione giudiziale |
| Art. 78 | Misure per la tutela del credito |
| Art. 79 | ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98 |
| Art. 80 | ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98 |
| Capo VModifiche all’ordinamento giudiziario | |
| Art. 81 | Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 |
| Capo VIDisposizioni in materia di concordato preventivo | |
|---|---|
| Art. 82 | Concordato preventivo |
| Capo VII Altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia | |
|---|---|
| Art. 83 | Modifiche alla disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato |
| Capo VIIIMisure in materia di mediazione civile e commerciale | |
|---|---|
| Art. 84 | Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 |
| Art. 84-bis | Modifica all’articolo 2643 del codice civile |
| Art. 84-ter | Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni |
| Capo IXDisposizioni finanziarie | |
|---|---|
| Art. 85 | Copertura finanziaria |
| Art. 86 | Entrata in vigore |
1. Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni ... idonea documentazione.
2. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.
2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici