| Capo IVDisposizioni finanziarie | |
|---|---|
| Art. 61 | Copertura finanziaria |
| Titolo terzoMisure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile | |
| Capo IGiudici ausiliari | |
| Art. 62 | (Finalità e ambito di applicazione) |
| Art. 63 | Giudici ausiliari |
| Art. 64 | Requisiti per la nomina |
| Art. 65 | Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari |
| Art. 66 | Presa di possesso |
| Art. 67 | Durata dell’ufficio |
| Art. 68 | Collegi e provvedimenti. Monitoraggio |
| Art. 69 | Incompatibilità ed ineleggibilità |
| Art. 70 | Astensione e ricusazione |
| Art. 71 | Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca |
| Art. 72 | (Stato giuridico e indennità) |
| Capo II Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari | |
|---|---|
| Art. 73 | Formazione presso gli uffici giudiziari |
| Capo III Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione | |
|---|---|
| Art. 74 | Magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio |
| Capo IVMisure processuali | |
|---|---|
| Art. 75 | Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione |
| Art. 76 | (Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista) |
| Art. 77 | Conciliazione giudiziale |
| Art. 78 | Misure per la tutela del credito |
| Art. 79 | ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98 |
| Art. 80 | ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98 |
| Capo VModifiche all’ordinamento giudiziario | |
| Art. 81 | Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 |
| Capo VIDisposizioni in materia di concordato preventivo | |
|---|---|
| Art. 82 | Concordato preventivo |
| Capo VII Altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia | |
|---|---|
| Art. 83 | Modifiche alla disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato |
| Capo VIIIMisure in materia di mediazione civile e commerciale | |
|---|---|
| Art. 84 | Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 |
| Art. 84-bis | Modifica all’articolo 2643 del codice civile |
| Art. 84-ter | Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni |
| Capo IXDisposizioni finanziarie | |
|---|---|
| Art. 85 | Copertura finanziaria |
| Art. 86 | Entrata in vigore |
1. Per la nomina a giudice ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
e) avere idoneità fisica e psichica;
f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza.
2. Nei casi di cui all’articolo 63, comma 3, lettere
a) e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età.
3. Nel caso di cui all’articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all’albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di età.
4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all’articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;
d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici. 57