Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
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Titolo primoMisure per la crescita economica
Capo IMisure per il sostegno alle imprese
Art. 1Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Art. 2Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese
Art. 3Rifinanziamento dei contratti di sviluppo
Art. 3-bisMisure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale
Art. 4Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti
Art. 5Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica
Art. 6ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10
Art. 7Imprese miste per lo sviluppo
Art. 8Partenariati
Art. 9Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme
Art. 9-bisAttuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali
Art. 10Liberalizzazione dell’accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica
Art. 11Articolo abrogato
Art. 11-bisMisure economiche di natura compensativa per le televisioni locali
Art. 12 (Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio)
Art. 12-bisSostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati
Capo IIMisure per il potenziamento dell’Agenda digitale italiana
Art. 13Governance dell’Agenda digitale Italiana
Art. 13-bisPiattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione
Art. 14Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale
Art. 15 Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività
Art. 16Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati-Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
Art. 16-bisModifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche
Art. 17Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico
Art. 17-bisModifica all’articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
Art. 17-terSistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese
Capo IIIMisure per il rilancio delle infrastrutture
Art. 18Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni
Art. 19Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione
Art. 20 (Riprogrammazione degliinterventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)
Art. 21 ( Differimento dell’operatività della garanziaglobale di esecuzione)
Art. 22Misure per l’aumento della produttività nei porti
Art. 23Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
Art. 24Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99
Art. 25Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti
Art. 25-bisModifica all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
Art. 26Proroghe in materia di appalti pubblici
Art. 26-bisARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Art. 26-terARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Art. 27Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali
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Titolo secondoSemplificazioni
Capo IMisure per la semplificazione amministrativa
Art. 28Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento
Art. 29Data unica di efficacia degli obblighi
Art. 29-bisDisposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Art. 29-terDisposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Art. 30Semplificazioni in materia edilizia
Art. 30-bisSemplificazioni in materia agricola
Art. 31Semplificazioni in materia di DURC
Art. 32Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
Art. 33Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
Art. 34Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza
Art. 35Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
Art. 36Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail
Art. 37ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10
Art. 38Disposizioni in materia di prevenzione incendi
Art. 39Disposizioni in materia di beni culturali
Art. 40Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Art. 41Disposizioni in materia ambientale
Art. 41-bisARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 GIUGNO 2017, N. 120
Art. 41-terNorme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo
Art. 41-quaterDisciplina dell’utilizzo del pastazzo
Art. 42Soppressione certificazioni sanitarie
Art. 42-bisUlteriore soppressione di certificazione sanitaria
Art. 42-terSemplificazione in merito alle verifiche dell’Istituto nazionale della previdenza sociale sull’accertamento dell’invalidità
Art. 42-quaterModifica all’articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
Art. 43Disposizioni in materia di trapianti
Art. 44Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica
Art. 45Omologazioni delle macchine agricole
Art. 45-bisAbilitazione all’uso di macchine agricole
Art. 46EXPO Milano 2015
Art. 46-bisRifinanziamento della legge n. 499 del 1999
Art. 46-terDisposizioni in favore dell’Esposizione Universale di Milano del 2015
Art. 47Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
Art. 47-bisMisure per garantire la piena funzionalità e semplificare l’attività della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
Art. 48Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Art. 49Proroga e differimento di termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario
Art. 49-bisMisure per il rafforzamento della spending review
Art. 49-terARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125
Art. 49-quaterAnticipazione di liquidità in favore dell’Associazione italiana della Croce Rossa
Art. 49-quinquiesMisure finanziarie urgenti per gli enti locali
Capo IISemplificazione in materia fiscale
Art. 50 (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)
Art. 50-bisARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10
Art. 51Soppressione dell’obbligo di presentazione mensile del modello 770
Art. 51-bisAmpliamento dell’assistenza fiscale
Art. 52Disposizioni per la riscossione mediante ruolo
Art. 53 (Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate)
Art. 54 (Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216)
Art. 54-bisModifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
Art. 54-terModifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Art. 55Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio
Art. 56Proroga temine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie
Art. 56-bisSemplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali
Art. 56-terPiani di azionariato
Art. 56-quaterDiritto di ripensamento per l’offerta fuori sede nei servizi di investimento
Art. 56-quinquiesModifica all’articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
Capo IIIMisure in materia di istruzione, università e ricerca
Art. 57Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese
Art. 57-bisModifica all’articolo comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Art. 58Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca
Art. 59Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi
Art. 60Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario
Capo IVDisposizioni finanziarie
Art. 61Copertura finanziaria
Titolo terzoMisure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile
Capo IGiudici ausiliari
Art. 62 (Finalità e ambito di applicazione)
Art. 63Giudici ausiliari
Art. 64Requisiti per la nomina
Art. 65Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari
Art. 66Presa di possesso
Art. 67Durata dell’ufficio
Art. 68Collegi e provvedimenti. Monitoraggio
Art. 69Incompatibilità ed ineleggibilità
Art. 70Astensione e ricusazione
Art. 71Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca
Art. 72 (Stato giuridico e indennità)
Capo II Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari
Art. 73Formazione presso gli uffici giudiziari
Capo III Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione
Art. 74Magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio
Capo IVMisure processuali
Art. 75Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione
Art. 76 (Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista)
Art. 77Conciliazione giudiziale
Art. 78Misure per la tutela del credito
Art. 79ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98
Art. 80ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98
Capo VModifiche all’ordinamento giudiziario
Art. 81Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Capo VIDisposizioni in materia di concordato preventivo
Art. 82Concordato preventivo
Capo VII Altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia
Art. 83Modifiche alla disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Capo VIIIMisure in materia di mediazione civile e commerciale
Art. 84Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Art. 84-bisModifica all’articolo 2643 del codice civile
Art. 84-terCompensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni
Capo IXDisposizioni finanziarie
Art. 85Copertura finanziaria
Art. 86Entrata in vigore
Articolo 30
Semplificazioni in materia edilizia

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente: "Art. 2-bis. (L) - (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali";

a) all’articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola "antisismica" sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.»; b)all’articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse; c) all’articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: "della sagoma," sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della destinazione d’uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni». d) all’articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 8, è sostituito dal seguente: "8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9."; 2) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l’adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell’atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il temine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»; 3) il comma 10 è abrogato; e) all’articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la sagoma dell’edificio» sono aggiunte le seguenti: « qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,»;"; f) nel capo III del titolo II, dopo l’articolo 23, è aggiunto il seguente: «Art. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori) - 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all’articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo. 2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio. 4. All’interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell’adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma»; g) all’articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale. 4-ter. CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98.»; h) all’articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Ove l’interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l’obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all’articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell’edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente. 5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l’effettuazione dei controlli.». 2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98. 3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine. 5. Dall’attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell’articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell’aliquota percentuale dell’importo totale di cui all’allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all’importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza. 5-ter. All’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ’’, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali"; 5-quater. All’articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le parole: "con posa in opera" sono soppresse. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.