Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
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Titolo primoMisure per la crescita economica
Capo IMisure per il sostegno alle imprese
Art. 1Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Art. 2Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese
Art. 3Rifinanziamento dei contratti di sviluppo
Art. 3-bisMisure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale
Art. 4Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti
Art. 5Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica
Art. 6ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10
Art. 7Imprese miste per lo sviluppo
Art. 8Partenariati
Art. 9Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme
Art. 9-bisAttuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali
Art. 10Liberalizzazione dell’accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica
Art. 11Articolo abrogato
Art. 11-bisMisure economiche di natura compensativa per le televisioni locali
Art. 12 (Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio)
Art. 12-bisSostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati
Capo IIMisure per il potenziamento dell’Agenda digitale italiana
Art. 13Governance dell’Agenda digitale Italiana
Art. 13-bisPiattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione
Art. 14Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale
Art. 15 Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività
Art. 16Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati-Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
Art. 16-bisModifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche
Art. 17Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico
Art. 17-bisModifica all’articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
Art. 17-terSistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese
Capo IIIMisure per il rilancio delle infrastrutture
Art. 18Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni
Art. 19Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione
Art. 20 (Riprogrammazione degliinterventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)
Art. 21 ( Differimento dell’operatività della garanziaglobale di esecuzione)
Art. 22Misure per l’aumento della produttività nei porti
Art. 23Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
Art. 24Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99
Art. 25Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti
Art. 25-bisModifica all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
Art. 26Proroghe in materia di appalti pubblici
Art. 26-bisARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Art. 26-terARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Art. 27Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali
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Titolo secondoSemplificazioni
Capo IMisure per la semplificazione amministrativa
Art. 28Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento
Art. 29Data unica di efficacia degli obblighi
Art. 29-bisDisposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Art. 29-terDisposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Art. 30Semplificazioni in materia edilizia
Art. 30-bisSemplificazioni in materia agricola
Art. 31Semplificazioni in materia di DURC
Art. 32Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
Art. 33Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
Art. 34Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza
Art. 35Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata
Art. 36Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail
Art. 37ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10
Art. 38Disposizioni in materia di prevenzione incendi
Art. 39Disposizioni in materia di beni culturali
Art. 40Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Art. 41Disposizioni in materia ambientale
Art. 41-bisARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 GIUGNO 2017, N. 120
Art. 41-terNorme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo
Art. 41-quaterDisciplina dell’utilizzo del pastazzo
Art. 42Soppressione certificazioni sanitarie
Art. 42-bisUlteriore soppressione di certificazione sanitaria
Art. 42-terSemplificazione in merito alle verifiche dell’Istituto nazionale della previdenza sociale sull’accertamento dell’invalidità
Art. 42-quaterModifica all’articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
Art. 43Disposizioni in materia di trapianti
Art. 44Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica
Art. 45Omologazioni delle macchine agricole
Art. 45-bisAbilitazione all’uso di macchine agricole
Art. 46EXPO Milano 2015
Art. 46-bisRifinanziamento della legge n. 499 del 1999
Art. 46-terDisposizioni in favore dell’Esposizione Universale di Milano del 2015
Art. 47Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
Art. 47-bisMisure per garantire la piena funzionalità e semplificare l’attività della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
Art. 48Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Art. 49Proroga e differimento di termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario
Art. 49-bisMisure per il rafforzamento della spending review
Art. 49-terARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125
Art. 49-quaterAnticipazione di liquidità in favore dell’Associazione italiana della Croce Rossa
Art. 49-quinquiesMisure finanziarie urgenti per gli enti locali
Capo IISemplificazione in materia fiscale
Art. 50 (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)
Art. 50-bisARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10
Art. 51Soppressione dell’obbligo di presentazione mensile del modello 770
Art. 51-bisAmpliamento dell’assistenza fiscale
Art. 52Disposizioni per la riscossione mediante ruolo
Art. 53 (Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate)
Art. 54 (Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216)
Art. 54-bisModifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
Art. 54-terModifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Art. 55Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio
Art. 56Proroga temine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie
Art. 56-bisSemplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali
Art. 56-terPiani di azionariato
Art. 56-quaterDiritto di ripensamento per l’offerta fuori sede nei servizi di investimento
Art. 56-quinquiesModifica all’articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
Capo IIIMisure in materia di istruzione, università e ricerca
Art. 57Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese
Art. 57-bisModifica all’articolo comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Art. 58Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca
Art. 59Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi
Art. 60Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario
Capo IVDisposizioni finanziarie
Art. 61Copertura finanziaria
Titolo terzoMisure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile
Capo IGiudici ausiliari
Art. 62 (Finalità e ambito di applicazione)
Art. 63Giudici ausiliari
Art. 64Requisiti per la nomina
Art. 65Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari
Art. 66Presa di possesso
Art. 67Durata dell’ufficio
Art. 68Collegi e provvedimenti. Monitoraggio
Art. 69Incompatibilità ed ineleggibilità
Art. 70Astensione e ricusazione
Art. 71Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca
Art. 72 (Stato giuridico e indennità)
Capo II Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari
Art. 73Formazione presso gli uffici giudiziari
Capo III Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione
Art. 74Magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione con compiti di assistente di studio
Capo IVMisure processuali
Art. 75Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione
Art. 76 (Divisione a domanda congiunta demandata a un professionista)
Art. 77Conciliazione giudiziale
Art. 78Misure per la tutela del credito
Art. 79ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98
Art. 80ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98
Capo VModifiche all’ordinamento giudiziario
Art. 81Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Capo VIDisposizioni in materia di concordato preventivo
Art. 82Concordato preventivo
Capo VII Altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia
Art. 83Modifiche alla disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Capo VIIIMisure in materia di mediazione civile e commerciale
Art. 84Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Art. 84-bisModifica all’articolo 2643 del codice civile
Art. 84-terCompensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni
Capo IXDisposizioni finanziarie
Art. 85Copertura finanziaria
Art. 86Entrata in vigore
Articolo 56-bis
Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali

1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l’uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all’Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell’Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente, che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L’Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della richiesta, ne comunica l’esito all’ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell’Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l’Agenzia comunica all’ente interessato i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l’ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall’Agenzia del demanio.26

3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l’Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell’immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l’Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l’immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia del demanio. In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte dell’amministrazione usuaria, l’Agenzia comunica all’ente richiedente i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza dei principi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all’esito di apposito monitoraggio effettuato dall’Agenzia del demanio l’ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non sia possibile l’integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell’Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all’ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte dell’ente interessato.

8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l’uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall’eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero dall’eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.(22)

12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

13. All’articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: ", nonché l’attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall’articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari" sono soppresse.