12-bis | Dei mediatori familiari | |
---|---|---|
12-ter | Formazione e revisione dell’elenco | |
12-quater | Iscrizione nell'elenco | |
12-quinquies | Domande di iscrizione | |
12-sexies | Disciplina dell'attività di mediatore | |
13 | Albo dei consulenti tecnici | |
15 | Iscrizione e permanenza nell’albo | |
16 | Domande d'iscrizione | |
18 | Revisione dell'albo | |
22 | Distribuzione degli incarichi | |
23 | Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi | |
24-bis | Elenco nazionale dei consulenti tecnici | |
36 | Fascicoli di cancelleria | |
46 | Forma degli atti giudiziari | |
81-bis | Calendario del processo | |
87 | Produzione dei documenti | |
123-bis | Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore | |
134 | Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta | |
134-bis | Residenza o sede delle parti | |
135 | Invio di copie alle parti | |
137 | Copie del ricorso e del controricorso | |
137-bis | Fascicolo d’ufficio | |
137-ter | Pubblicità degli atti dei procedimenti pendenti | |
139 | Istanza di rimessione alle sezioni unite | |
140 | Deposito delle memorie di parte | |
140-bis | Svolgimento della camera di consiglio | |
144-bis.1 | Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte | |
144-quater | Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte | |
144-quinquies | Controversie in materia di licenziamento | |
152-ter | Procedimenti in camera di consiglio | |
152-quater | Ascolto del minore | |
152-quinquies | Registrazione audiovisiva dell’ascolto | |
152-sexies | Indagini del consulente | |
152-septies | Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio | |
152-octies | Esame da remoto dell’interdicendo o inabilitando | |
153 | Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale | |
154 | Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive | |
155-bis | Archivio dei rapporti finanziari | |
155-ter | Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche | |
155-quinquies | Accesso alle banche dati tramite i gestori | |
168 | Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita | |
169-quinquies | Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite | |
173-bis | Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto | |
173-quater | Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato | |
179-ter | Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita | |
179-quater | Distribuzione degli incarichi | |
196-quater | Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti | |
196-quinquies | Dell’atto del processo redatto in formato elettronico | |
196-sexies | Perfezionamento del deposito con modalità telematiche | |
196-septies | Copia cartacea di atti telematici | |
196-octies | Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria | |
196-novies | Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti | |
196-decies | Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario | |
196-undecies | Modalità dell’attestazione di conformità | |
196-duodecies | Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza |
Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.
Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi.
Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione.
Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.
Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi. Il rispetto del termine di cui all’articolo 473-bis.14, terzo comma, del codice è tenuto in considerazione nella formulazione dei rapporti per le valutazioni di professionalità.
Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione.