12-bis | Dei mediatori familiari | |
---|---|---|
12-ter | Formazione e revisione dell’elenco | |
12-quater | Iscrizione nell'elenco | |
12-quinquies | Domande di iscrizione | |
12-sexies | Disciplina dell'attività di mediatore | |
13 | Albo dei consulenti tecnici | |
15 | Iscrizione e permanenza nell’albo | |
16 | Domande d'iscrizione | |
18 | Revisione dell'albo | |
22 | Distribuzione degli incarichi | |
23 | Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi | |
24-bis | Elenco nazionale dei consulenti tecnici | |
36 | Fascicoli di cancelleria | |
46 | Forma degli atti giudiziari | |
81-bis | Calendario del processo | |
87 | Produzione dei documenti | |
123-bis | Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore | |
134 | Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta | |
134-bis | Residenza o sede delle parti | |
135 | Invio di copie alle parti | |
137 | Copie del ricorso e del controricorso | |
137-bis | Fascicolo d’ufficio | |
137-ter | Pubblicità degli atti dei procedimenti pendenti | |
139 | Istanza di rimessione alle sezioni unite | |
140 | Deposito delle memorie di parte | |
140-bis | Svolgimento della camera di consiglio | |
144-bis.1 | Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte | |
144-quater | Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte | |
144-quinquies | Controversie in materia di licenziamento | |
152-ter | Procedimenti in camera di consiglio | |
152-quater | Ascolto del minore | |
152-quinquies | Registrazione audiovisiva dell’ascolto | |
152-sexies | Indagini del consulente | |
152-septies | Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio | |
152-octies | Esame da remoto dell’interdicendo o inabilitando | |
153 | Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale | |
154 | Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive | |
155-bis | Archivio dei rapporti finanziari | |
155-ter | Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche | |
155-quinquies | Accesso alle banche dati tramite i gestori | |
168 | Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita | |
169-quinquies | Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite | |
173-bis | Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto | |
173-quater | Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato | |
179-ter | Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita | |
179-quater | Distribuzione degli incarichi | |
196-quater | Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti | |
196-quinquies | Dell’atto del processo redatto in formato elettronico | |
196-sexies | Perfezionamento del deposito con modalità telematiche | |
196-septies | Copia cartacea di atti telematici | |
196-octies | Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria | |
196-novies | Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti | |
196-decies | Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario | |
196-undecies | Modalità dell’attestazione di conformità | |
196-duodecies | Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza |
L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;
7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;
9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.
L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.
L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.
Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.
L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;
7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;
9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.
L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.
L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.
Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.
La relazione di stima è redatta in conformità a modelli predisposti dal giudice dell’esecuzione.