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Disp. attuazione Codice Procedura Civile
12-bis Dei mediatori familiari
12-ter Formazione e revisione dell’elenco
12-quater Iscrizione nell'elenco
12-quinquies Domande di iscrizione
12-sexies Disciplina dell'attività di mediatore
13 Albo dei consulenti tecnici
15 Iscrizione e permanenza nell’albo
16 Domande d'iscrizione
18 Revisione dell'albo
22 Distribuzione degli incarichi
23 Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
24-bis Elenco nazionale dei consulenti tecnici
36 Fascicoli di cancelleria
46 Forma degli atti giudiziari
81-bis Calendario del processo
87 Produzione dei documenti
123-bis Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore
134 Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta
134-bis Residenza o sede delle parti
135 Invio di copie alle parti
137 Copie del ricorso e del controricorso
137-bis Fascicolo d’ufficio
137-ter Pubblicità degli atti dei procedimenti pendenti
139 Istanza di rimessione alle sezioni unite
140 Deposito delle memorie di parte
140-bis Svolgimento della camera di consiglio
144-bis.1 Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte
144-quater Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte
144-quinquies Controversie in materia di licenziamento
152-ter Procedimenti in camera di consiglio
152-quater Ascolto del minore
152-quinquies Registrazione audiovisiva dell’ascolto
152-sexies Indagini del consulente
152-septies Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
152-octies Esame da remoto dell’interdicendo o inabilitando
153 Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale
154 Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive
155-bis Archivio dei rapporti finanziari
155-ter Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche
155-quinquies Accesso alle banche dati tramite i gestori
168 Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita
169-quinquies Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite
173-bis Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto
173-quater Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato
179-ter Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita
179-quater Distribuzione degli incarichi
196-quater Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti
196-quinquies Dell’atto del processo redatto in formato elettronico
196-sexies Perfezionamento del deposito con modalità telematiche
196-septies Copia cartacea di atti telematici
196-octies Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
196-novies Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti
196-decies Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario
196-undecies Modalità dell’attestazione di conformità
196-duodecies Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza
Disp. attuazione Codice Procedura Civile
modificato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto

L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

2) una sommaria descrizione del bene;

3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;

5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;

6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;

7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;

8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;

9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.

L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.

L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.

Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.

NUOVO TESTO
Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto

L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

2) una sommaria descrizione del bene;

3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;

5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;

6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;

7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;

8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;

9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.

L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.

L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.

Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.

La relazione di stima è redatta in conformità a modelli predisposti dal giudice dell’esecuzione.