12-bis | Dei mediatori familiari | |
---|---|---|
12-ter | Formazione e revisione dell’elenco | |
12-quater | Iscrizione nell'elenco | |
12-quinquies | Domande di iscrizione | |
12-sexies | Disciplina dell'attività di mediatore | |
13 | Albo dei consulenti tecnici | |
15 | Iscrizione e permanenza nell’albo | |
16 | Domande d'iscrizione | |
18 | Revisione dell'albo | |
22 | Distribuzione degli incarichi | |
23 | Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi | |
24-bis | Elenco nazionale dei consulenti tecnici | |
36 | Fascicoli di cancelleria | |
46 | Forma degli atti giudiziari | |
81-bis | Calendario del processo | |
87 | Produzione dei documenti | |
123-bis | Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore | |
134 | Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta | |
134-bis | Residenza o sede delle parti | |
135 | Invio di copie alle parti | |
137 | Copie del ricorso e del controricorso | |
137-bis | Fascicolo d’ufficio | |
137-ter | Pubblicità degli atti dei procedimenti pendenti | |
139 | Istanza di rimessione alle sezioni unite | |
140 | Deposito delle memorie di parte | |
140-bis | Svolgimento della camera di consiglio | |
144-bis.1 | Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte | |
144-quater | Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte | |
144-quinquies | Controversie in materia di licenziamento | |
152-ter | Procedimenti in camera di consiglio | |
152-quater | Ascolto del minore | |
152-quinquies | Registrazione audiovisiva dell’ascolto | |
152-sexies | Indagini del consulente | |
152-septies | Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio | |
152-octies | Esame da remoto dell’interdicendo o inabilitando | |
153 | Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale | |
154 | Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive | |
155-bis | Archivio dei rapporti finanziari | |
155-ter | Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche | |
155-quinquies | Accesso alle banche dati tramite i gestori | |
168 | Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita | |
169-quinquies | Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite | |
173-bis | Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto | |
173-quater | Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato | |
179-ter | Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita | |
179-quater | Distribuzione degli incarichi | |
196-quater | Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti | |
196-quinquies | Dell’atto del processo redatto in formato elettronico | |
196-sexies | Perfezionamento del deposito con modalità telematiche | |
196-septies | Copia cartacea di atti telematici | |
196-octies | Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria | |
196-novies | Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti | |
196-decies | Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario | |
196-undecies | Modalità dell’attestazione di conformità | |
196-duodecies | Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza |
I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni.
Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.
I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni.
Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.
Quando sono redatti in forma di documento informatico, i processi verbali e gli altri atti giudiziari rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.
Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.
Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.
Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.