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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 3 lettera b)
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Lettera b)

La modifica dell’articolo 121 del c.p.c. ha comportato un ripensamento dell’articolo 46 disp. att. c.p.c.: detto articolo viene “modernizzato” e arricchito con nuove disposizioni che recepiscono e attuano i canoni della chiarezza e della sinteticità, introducendo criteri e limiti agli scritti difensivi da individuarsi con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense da aggiornarsi con cadenza almeno biennale seguendo analogo iter consultivo. È prevista una certa flessibilità che tenga conto del valore e della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. In linea con quanto previsto dalla legge delega nell’articolo 1, comma 17, lettera e) è stato espressamente previsto che la violazione delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

Nell’ultimo comma dell’articolo 46 si chiarisce che anche il giudice, nella redazione dei propri provvedimenti, è tenuto a rispettare i criteri contenuti nei commi precedenti.

La disposizione ha subito alcune modifiche redazionali successivamente al passaggio parlamentare in quanto, per mero errore materiale, era stata prevista l’introduzione di due nuovi commi con parziale riproduzione delle norme già contenute nei commi esistenti del medesimo articolo 46. È stato quindi necessario operare il raccordo fra commi esistenti e quelli di nuovo conio, al fine di mantenerne tutto il contenuto precettivo preesistente, senza duplicazione di precetti, aggiungendo successivamente le disposizioni nuove.