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Disp. attuazione Codice Procedura Civile
12-bis Dei mediatori familiari
12-ter Formazione e revisione dell’elenco
12-quater Iscrizione nell'elenco
12-quinquies Domande di iscrizione
12-sexies Disciplina dell'attività di mediatore
13 Albo dei consulenti tecnici
15 Iscrizione e permanenza nell’albo
16 Domande d'iscrizione
18 Revisione dell'albo
22 Distribuzione degli incarichi
23 Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
24-bis Elenco nazionale dei consulenti tecnici
36 Fascicoli di cancelleria
46 Forma degli atti giudiziari
81-bis Calendario del processo
87 Produzione dei documenti
123-bis Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore
134 Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta
134-bis Residenza o sede delle parti
135 Invio di copie alle parti
137 Copie del ricorso e del controricorso
137-bis Fascicolo d’ufficio
137-ter Pubblicità degli atti dei procedimenti pendenti
139 Istanza di rimessione alle sezioni unite
140 Deposito delle memorie di parte
140-bis Svolgimento della camera di consiglio
144-bis.1 Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte
144-quater Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte
144-quinquies Controversie in materia di licenziamento
152-ter Procedimenti in camera di consiglio
152-quater Ascolto del minore
152-quinquies Registrazione audiovisiva dell’ascolto
152-sexies Indagini del consulente
152-septies Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
152-octies Esame da remoto dell’interdicendo o inabilitando
153 Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale
154 Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive
155-bis Archivio dei rapporti finanziari
155-ter Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche
155-quinquies Accesso alle banche dati tramite i gestori
168 Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita
169-quinquies Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite
173-bis Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto
173-quater Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato
179-ter Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita
179-quater Distribuzione degli incarichi
196-quater Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti
196-quinquies Dell’atto del processo redatto in formato elettronico
196-sexies Perfezionamento del deposito con modalità telematiche
196-septies Copia cartacea di atti telematici
196-octies Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
196-novies Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti
196-decies Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario
196-undecies Modalità dell’attestazione di conformità
196-duodecies Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza
Disp. attuazione Codice Procedura Civile
abrogato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta

Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.

Agli atti devono essere uniti:

1. le marche per diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;

2. le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;

3. le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137;

4. un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche inviate, sottoscritto dall'avvocato.

All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.

Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all'invio in cancelleria delle marche e delle copie mancanti.

Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.

Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.

NUOVO TESTO
Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta

Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.

Agli atti devono essere uniti:

1. le marche per diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;

2. le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;

3. le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137;

4. un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche inviate, sottoscritto dall'avvocato.

All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.

Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all'invio in cancelleria delle marche e delle copie mancanti.

Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.

Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.