12-bis | Dei mediatori familiari | |
---|---|---|
12-ter | Formazione e revisione dell’elenco | |
12-quater | Iscrizione nell'elenco | |
12-quinquies | Domande di iscrizione | |
12-sexies | Disciplina dell'attività di mediatore | |
13 | Albo dei consulenti tecnici | |
15 | Iscrizione e permanenza nell’albo | |
16 | Domande d'iscrizione | |
18 | Revisione dell'albo | |
22 | Distribuzione degli incarichi | |
23 | Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi | |
24-bis | Elenco nazionale dei consulenti tecnici | |
36 | Fascicoli di cancelleria | |
46 | Forma degli atti giudiziari | |
81-bis | Calendario del processo | |
87 | Produzione dei documenti | |
123-bis | Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore | |
134 | Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta | |
134-bis | Residenza o sede delle parti | |
135 | Invio di copie alle parti | |
137 | Copie del ricorso e del controricorso | |
137-bis | Fascicolo d’ufficio | |
137-ter | Pubblicità degli atti dei procedimenti pendenti | |
139 | Istanza di rimessione alle sezioni unite | |
140 | Deposito delle memorie di parte | |
140-bis | Svolgimento della camera di consiglio | |
144-bis.1 | Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte | |
144-quater | Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte | |
144-quinquies | Controversie in materia di licenziamento | |
152-ter | Procedimenti in camera di consiglio | |
152-quater | Ascolto del minore | |
152-quinquies | Registrazione audiovisiva dell’ascolto | |
152-sexies | Indagini del consulente | |
152-septies | Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio | |
152-octies | Esame da remoto dell’interdicendo o inabilitando | |
153 | Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale | |
154 | Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive | |
155-bis | Archivio dei rapporti finanziari | |
155-ter | Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche | |
155-quinquies | Accesso alle banche dati tramite i gestori | |
168 | Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita | |
169-quinquies | Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite | |
173-bis | Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto | |
173-quater | Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato | |
179-ter | Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita | |
179-quater | Distribuzione degli incarichi | |
196-quater | Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti | |
196-quinquies | Dell’atto del processo redatto in formato elettronico | |
196-sexies | Perfezionamento del deposito con modalità telematiche | |
196-septies | Copia cartacea di atti telematici | |
196-octies | Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria | |
196-novies | Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti | |
196-decies | Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario | |
196-undecies | Modalità dell’attestazione di conformità | |
196-duodecies | Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza |
Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.
Agli atti devono essere uniti:
1. le marche per diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;
2. le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;
3. le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137;
4. un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche inviate, sottoscritto dall'avvocato.
All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.
Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all'invio in cancelleria delle marche e delle copie mancanti.
Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.
Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.
Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione.
Agli atti devono essere uniti:
1. le marche per diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere;
2. le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso;
3. le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'articolo 137;
4. un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche inviate, sottoscritto dall'avvocato.
All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma.
Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all'invio in cancelleria delle marche e delle copie mancanti.
Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata.
Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.