12-bis | Dei mediatori familiari | |
---|---|---|
12-ter | Formazione e revisione dell’elenco | |
12-quater | Iscrizione nell'elenco | |
12-quinquies | Domande di iscrizione | |
12-sexies | Disciplina dell'attività di mediatore | |
13 | Albo dei consulenti tecnici | |
15 | Iscrizione e permanenza nell’albo | |
16 | Domande d'iscrizione | |
18 | Revisione dell'albo | |
22 | Distribuzione degli incarichi | |
23 | Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi | |
24-bis | Elenco nazionale dei consulenti tecnici | |
36 | Fascicoli di cancelleria | |
46 | Forma degli atti giudiziari | |
81-bis | Calendario del processo | |
87 | Produzione dei documenti | |
123-bis | Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore | |
134 | Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta | |
134-bis | Residenza o sede delle parti | |
135 | Invio di copie alle parti | |
137 | Copie del ricorso e del controricorso | |
137-bis | Fascicolo d’ufficio | |
137-ter | Pubblicità degli atti dei procedimenti pendenti | |
139 | Istanza di rimessione alle sezioni unite | |
140 | Deposito delle memorie di parte | |
140-bis | Svolgimento della camera di consiglio | |
144-bis.1 | Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte | |
144-quater | Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte | |
144-quinquies | Controversie in materia di licenziamento | |
152-ter | Procedimenti in camera di consiglio | |
152-quater | Ascolto del minore | |
152-quinquies | Registrazione audiovisiva dell’ascolto | |
152-sexies | Indagini del consulente | |
152-septies | Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio | |
152-octies | Esame da remoto dell’interdicendo o inabilitando | |
153 | Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale | |
154 | Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive | |
155-bis | Archivio dei rapporti finanziari | |
155-ter | Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche | |
155-quinquies | Accesso alle banche dati tramite i gestori | |
168 | Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita | |
169-quinquies | Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite | |
173-bis | Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto | |
173-quater | Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato | |
179-ter | Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita | |
179-quater | Distribuzione degli incarichi | |
196-quater | Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti | |
196-quinquies | Dell’atto del processo redatto in formato elettronico | |
196-sexies | Perfezionamento del deposito con modalità telematiche | |
196-septies | Copia cartacea di atti telematici | |
196-octies | Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria | |
196-novies | Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti | |
196-decies | Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario | |
196-undecies | Modalità dell’attestazione di conformità | |
196-duodecies | Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza |
Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.
È istituita presso ciascuna corte di appello una commissione, la cui composizione è disciplinata dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.
La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.
La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile. La commissione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresì i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive.
Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.
Presso ogni tribunale è istituito l’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice.
L’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da lui o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dell’ordine, a cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.
Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali.
Coloro che aspirano all’iscrizione nell’elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;
4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’ordine professionale;
5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.
I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell’elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:
a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione;
b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;
c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.
I professionisti che aspirano alla conferma dell’iscrizione nell’elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’ordine professionale;
3) titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.
Ai fini della conferma dell’iscrizione nell’elenco, devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;
b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.
La Scuola superiore della magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.
Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il comitato di cui al secondo comma. Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revisione dell’elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell’iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.
Al termine di ciascun semestre, previa audizione dell’interessato, il comitato dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi ovvero reiterati inadempimenti, la cancellazione dall’elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. I professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca della delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.
Nessuno può essere iscritto in più di un elenco.
Il giudice dell’esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita anche ad un professionista iscritto nell’elenco di un altro circondario deve indicare analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta.
Il giudice dell’esecuzione sostituisce senza ritardo il professionista delegato che sia stato sospeso o cancellato dall’elenco.