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Disp. attuazione Codice Procedura Civile
12-bis Dei mediatori familiari
12-ter Formazione e revisione dell’elenco
12-quater Iscrizione nell'elenco
12-quinquies Domande di iscrizione
12-sexies Disciplina dell'attività di mediatore
13 Albo dei consulenti tecnici
15 Iscrizione e permanenza nell’albo
16 Domande d'iscrizione
18 Revisione dell'albo
22 Distribuzione degli incarichi
23 Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
24-bis Elenco nazionale dei consulenti tecnici
36 Fascicoli di cancelleria
46 Forma degli atti giudiziari
81-bis Calendario del processo
87 Produzione dei documenti
123-bis Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore
134 Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta
134-bis Residenza o sede delle parti
135 Invio di copie alle parti
137 Copie del ricorso e del controricorso
137-bis Fascicolo d’ufficio
137-ter Pubblicità degli atti dei procedimenti pendenti
139 Istanza di rimessione alle sezioni unite
140 Deposito delle memorie di parte
140-bis Svolgimento della camera di consiglio
144-bis.1 Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte
144-quater Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte
144-quinquies Controversie in materia di licenziamento
152-ter Procedimenti in camera di consiglio
152-quater Ascolto del minore
152-quinquies Registrazione audiovisiva dell’ascolto
152-sexies Indagini del consulente
152-septies Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
152-octies Esame da remoto dell’interdicendo o inabilitando
153 Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale
154 Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive
155-bis Archivio dei rapporti finanziari
155-ter Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche
155-quinquies Accesso alle banche dati tramite i gestori
168 Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita
169-quinquies Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite
173-bis Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto
173-quater Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato
179-ter Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita
179-quater Distribuzione degli incarichi
196-quater Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti
196-quinquies Dell’atto del processo redatto in formato elettronico
196-sexies Perfezionamento del deposito con modalità telematiche
196-septies Copia cartacea di atti telematici
196-octies Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
196-novies Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti
196-decies Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario
196-undecies Modalità dell’attestazione di conformità
196-duodecies Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza
Disp. attuazione Codice Procedura Civile
modificato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Distribuzione degli incarichi

Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo.

Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

NUOVO TESTO
Distribuzione degli incarichi

Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.

Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale.

Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. L’incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte d’appello.