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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 2 lettera e)
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Lettera e)

Le modifiche all’articolo 22 disp. att. c.p.c. sono volte a recepire i criteri di cui ai commi 16, lettera d), e 17, lettera i), dell’articolo unico, in materia di mobilità dei consulenti tecnici e di conferimento dell’incarico al consulente tecnico da parte del giudice delle sezioni specializzate con competenza distrettuale.

Al primo comma, si è quindi introdotto un ultimo periodo che prevede che i giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possano conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Viene così ampliato il novero degli albi dei consulenti a cui tali giudici conferiscono, di regola, l’incarico, per rispecchiare la competenza distrettuale di specifiche sezioni specializzate.

Il secondo comma è stato modificato per alleggerire – ma non eliminare del tutto – gli incombenti processuali che il giudice deve rispettare nel caso in cui decida di conferire l’incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Invero, si è voluta mantenere una preferenza per l’affidamento dell’incarico ai consulenti iscritti nell’albo del tribunale a cui appartiene il giudice, anche per ragioni di spesa ed efficienza dell’amministrazione della giustizia, pur attuando il principio di una maggiore mobilità dei consulenti tecnici. Nello specifico, quindi, nel caso di conferimento di un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, il giudice non è più tenuto a sentire il presidente, ma deve soltanto comunicare a quest’ultimo il provvedimento motivato di conferimento dell’incarico.

Analoghe modifiche sono introdotte al terzo comma per il conferimento dell’incarico in grado di appello.