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Disp. attuazione Codice Procedura Civile
12-bis Dei mediatori familiari
12-ter Formazione e revisione dell’elenco
12-quater Iscrizione nell'elenco
12-quinquies Domande di iscrizione
12-sexies Disciplina dell'attività di mediatore
13 Albo dei consulenti tecnici
15 Iscrizione e permanenza nell’albo
16 Domande d'iscrizione
18 Revisione dell'albo
22 Distribuzione degli incarichi
23 Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
24-bis Elenco nazionale dei consulenti tecnici
36 Fascicoli di cancelleria
46 Forma degli atti giudiziari
81-bis Calendario del processo
87 Produzione dei documenti
123-bis Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore
134 Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta
134-bis Residenza o sede delle parti
135 Invio di copie alle parti
137 Copie del ricorso e del controricorso
137-bis Fascicolo d’ufficio
137-ter Pubblicità degli atti dei procedimenti pendenti
139 Istanza di rimessione alle sezioni unite
140 Deposito delle memorie di parte
140-bis Svolgimento della camera di consiglio
144-bis.1 Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte
144-quater Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte
144-quinquies Controversie in materia di licenziamento
152-ter Procedimenti in camera di consiglio
152-quater Ascolto del minore
152-quinquies Registrazione audiovisiva dell’ascolto
152-sexies Indagini del consulente
152-septies Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
152-octies Esame da remoto dell’interdicendo o inabilitando
153 Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale
154 Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive
155-bis Archivio dei rapporti finanziari
155-ter Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche
155-quinquies Accesso alle banche dati tramite i gestori
168 Reclamo contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita
169-quinquies Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite
173-bis Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto
173-quater Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato
179-ter Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita
179-quater Distribuzione degli incarichi
196-quater Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti
196-quinquies Dell’atto del processo redatto in formato elettronico
196-sexies Perfezionamento del deposito con modalità telematiche
196-septies Copia cartacea di atti telematici
196-octies Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
196-novies Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti
196-decies Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario
196-undecies Modalità dell’attestazione di conformità
196-duodecies Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza
Disp. attuazione Codice Procedura Civile
modificato dal D.lgs 149/2022
Evidenzia modifiche  
VECCHIO TESTO
Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive

Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del Codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.

Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.

NUOVO TESTO
Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive

Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del Codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.

Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del Codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.