Lettere a) e b)
Si tratta di modifica apportata agli articoli 153 e 154 disp. att. c.p.c. a seguito dell’abrogazione della formula esecutiva.
Lettere c), d) ed e)
A causa delle modifiche apportate alla numerazione dei commi dell’art. 492 bis c.p.c., si sono inoltre apportate correzioni formali agli artt. 155-bis e 155-ter disp. att. c.p.c.
In forza del comma 22 lettera a) della legge delega, è stata altresì modificata la disciplina “transitoria” di questo istituto: vale a dire, l’ipotesi – allo stato unica praticabile su tutto il territorio nazionale – prevista dall’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c., per la quale le ricerche telematiche ex art. 492 bis attualmente si effettuano attraverso la richiesta da parte del creditore interessato, autorizzato dal presidente del tribunale, ai gestori delle banche dati.
In tal caso, la disciplina delineata dal legislatore è differente da quella dell’art. 492 bis c.p.c., ma il problema relativo alla scadenza del termine ex art. 481, 1° comma, prima che possa concludersi la fase delle ricerche si pone ugualmente. Per questo motivo, si interviene anche sulla disciplina della suddetta disposizione di attuazione, seguendo la medesima ratio degli interventi operati sull’art. 492 bis c.p.c., ma delineando una disciplina ad hoc.
Anche in tal caso si è distinto a seconda che l’istanza sia depositata dopo la notifica del precetto, ovvero prima della medesima.
Nella prima ipotesi, in forza della previsione della legge delega ex art. 1 comma 13 lettera b), come dispone l’art. 492-bis riformato, l’istanza deve essere presentata all’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, il quale, verificata la regolarità dell’istanza, attesta l’impossibilità di effettuare le ricerche per il mancato funzionamento dell’accesso diretto alle banche dati. Dopo tale verifica, il creditore, munito della attestazione, può rivolgersi ai gestori delle banche dati per far svolgere le ricerche, senza necessità di autorizzazione da parte del presidente del tribunale.
Quando, invece, vi è pericolo nel ritardo e l’istanza precede la notificazione del precetto, per i motivi già illustrati a proposito dell’art. 492-bis, si è mantenuta la necessità di autorizzazione in capo al presidente del tribunale.
Poiché, come si è già sottolineato, anche in relazione alla disciplina qui in esame si pongono i medesimi problemi già illustrati in relazione all’art. 492-bis (nella formulazione ora in vigore) quanto al rispetto del termine previsto dall’art. 481, 1° comma, si è conseguentemente modificato l’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. anche sotto tale profilo, al fine della piena efficienza dell’istituto. Si è pertanto previsto che, laddove non occorra l’autorizzazione del presidente del tribunale, il termine di cui all’art. 481, 1° comma, rimanga sospeso per novanta giorni, decorrenti dal rilascio dell’attestazione dell’ufficiale giudiziario. Uguale sospensione di novanta giorni del termine ex art. 481, 1° comma, decorrenti dal provvedimento di autorizzazione, è prevista quando il precetto è notificato successivamente al provvedimento (di autorizzazione) del presidente del tribunale. Si prevede, inoltre, nel nuovo 4° comma della disposizione, che si applichino anche con riferimento alla disciplina in oggetto l’ultimo comma dell’art. 492 e l’ultimo comma dell’art. 492-bis c.p.c. (entrambi di nuova introduzione) per quanto compatibili.