Lettera a)
All’articolo 81 bis disp. att. c.p.c. sono state apportate due modifiche. La prima consiste nella soppressione del primo periodo del primo comma, che impone al giudice la fissazione del calendario del processo, in quanto la relativa previsione è stata spostata nell’articolo 183 del codice, in modo da conferirle maggiore rilievo. La seconda costituisce specifica attuazione del principio di delega previsto dal comma 23, lettera f) dell’articolo 1 della legge delega, a mente del quale nel rito unificato in materia di persone, minori e famiglia la prima udienza deve essere fissata entro novanta giorni dal deposito del ricorso, e impone di prevedere «che il capo dell'ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale termine e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità».