Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario
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Preambolo
1Principi ispiratori della riforma
2Organi e articolazione interna delle università
3Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa
4Fondo per il merito
5Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario
6Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo
7Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori
8Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari
9Fondo per la premialità
10Competenza disciplinare
11Interventi perequativi per le università statali
12Università non statali legalmente riconosciute
13Misure per la qualità del sistema universitario
14Disciplina di riconoscimento dei crediti
15 Gruppi e settori scientifico-disciplinari.
16Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
17Equipollenze
18Chiamata dei professori
19Disposizioni in materia di dottorato di ricerca
20Valutazione dei progetti di ricerca
21Comitato nazionale per la valutazione della ricerca
21-bisABROGATO
22 Contratti di ricerca.
23Contratti per attività di insegnamento
24Ricercatori a tempo determinato
24-bis Tecnologi a tempo determinato.
24-ter Tecnologi a tempo indeterminato.
25Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
26Disciplina dei lettori di scambio
27Anagrafe degli studenti
28Istituzione di un Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
29Norme transitorie e finali

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Articolo 8

Articolo 8
Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;
c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.
4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
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