Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario
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Preambolo
1Principi ispiratori della riforma
2Organi e articolazione interna delle università
3Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa
4Fondo per il merito
5Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario
6Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo
7Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori
8Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari
9Fondo per la premialità
10Competenza disciplinare
11Interventi perequativi per le università statali
12Università non statali legalmente riconosciute
13Misure per la qualità del sistema universitario
14Disciplina di riconoscimento dei crediti
15 Gruppi e settori scientifico-disciplinari.
16Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
17Equipollenze
18Chiamata dei professori
19Disposizioni in materia di dottorato di ricerca
20Valutazione dei progetti di ricerca
21Comitato nazionale per la valutazione della ricerca
21-bisABROGATO
22 Contratti di ricerca.
23Contratti per attività di insegnamento
24Ricercatori a tempo determinato
24-bis Tecnologi a tempo determinato.
24-ter Tecnologi a tempo indeterminato.
25Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
26Disciplina dei lettori di scambio
27Anagrafe degli studenti
28Istituzione di un Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
29Norme transitorie e finali

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Articolo 15

Articolo 15
Gruppi e settori scientifico-disciplinari

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.
2. I gruppi scientifico-disciplinari:
a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;
b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.
3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non puo' essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro