Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario
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Preambolo
1Principi ispiratori della riforma
2Organi e articolazione interna delle università
3Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa
4Fondo per il merito
5Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario
6Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo
7Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori
8Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari
9Fondo per la premialità
10Competenza disciplinare
11Interventi perequativi per le università statali
12Università non statali legalmente riconosciute
13Misure per la qualità del sistema universitario
14Disciplina di riconoscimento dei crediti
15 Gruppi e settori scientifico-disciplinari.
16Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
17Equipollenze
18Chiamata dei professori
19Disposizioni in materia di dottorato di ricerca
20Valutazione dei progetti di ricerca
21Comitato nazionale per la valutazione della ricerca
21-bisABROGATO
22 Contratti di ricerca.
23Contratti per attività di insegnamento
24Ricercatori a tempo determinato
24-bis Tecnologi a tempo determinato.
24-ter Tecnologi a tempo indeterminato.
25Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
26Disciplina dei lettori di scambio
27Anagrafe degli studenti
28Istituzione di un Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
29Norme transitorie e finali

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Articolo 17

Articolo 17
Equipollenze

1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purché della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente.