Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario
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Preambolo
1Principi ispiratori della riforma
2Organi e articolazione interna delle università
3Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa
4Fondo per il merito
5Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario
6Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo
7Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori
8Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari
9Fondo per la premialità
10Competenza disciplinare
11Interventi perequativi per le università statali
12Università non statali legalmente riconosciute
13Misure per la qualità del sistema universitario
14Disciplina di riconoscimento dei crediti
15 Gruppi e settori scientifico-disciplinari.
16Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
17Equipollenze
18Chiamata dei professori
19Disposizioni in materia di dottorato di ricerca
20Valutazione dei progetti di ricerca
21Comitato nazionale per la valutazione della ricerca
21-bisABROGATO
22 Contratti di ricerca.
23Contratti per attività di insegnamento
24Ricercatori a tempo determinato
24-bis Tecnologi a tempo determinato.
24-ter Tecnologi a tempo indeterminato.
25Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
26Disciplina dei lettori di scambio
27Anagrafe degli studenti
28Istituzione di un Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
29Norme transitorie e finali

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Articolo 29

Articolo 29
Norme transitorie e finali

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo.
2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 18, comma 1.
3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Si procede altresì direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando è inferiore a quattro».
4. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel caso di idoneità conseguita all'esito delle procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione, da parte dell'università che ha indetto il bando, di voler effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio dell'idoneo, in mancanza dei quali quest'ultimo puo' essere chiamato da altre università, ferma restando per l'università che ha indetto il bando la possibilità di ripetere la chiamata.
5. I contratti di cui all'articolo 24, comma 3,
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possono essere stipulati, con le modalità previste dal medesimo articolo, anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 230 del 2005.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e alla loro distribuzione su base regionale anche al fine di riequilibrare l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento.
7. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo la parola: «universitarie» sono inserite le seguenti: «o di ricerca» e dopo le parole: «proposta la chiamata» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»; il secondo periodo è soppresso; al quarto periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tali fini».
8. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 18 della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonché all'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.
9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. L'utilizzo delle predette risorse è disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti. (3)
10. La disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
13. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all'articolo 24.
14. Fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), e dei criteri e indicatori di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
15. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono aggiunte le seguenti: «e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati».
16. All'articolo 2, comma 140, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: «e le relative indennità» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo puo' essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età».
17. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione di cui all'articolo 16, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formulare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di cui al citato articolo 16, comma 3, lettera f), in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente a tale settore, è integralmente composta ai sensi della lettera h) del medesimo comma 3.
18. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari».
19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della presente legge, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento alla ripartizione delle risorse tra gli atenei e alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico.
Al relativo onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20. Agli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane, il servizio prestato è riconosciuto per i due terzi ai fini della carriera e per intero, a domanda e con onere a carico del richiedente, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Al relativo onere, pari a euro 340.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
21. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2022, N. 33.
22. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera g), si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. All'onere derivante dall'articolo 22, comma 6, valutato in 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 370 del 1999. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.