Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario
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Preambolo
1Principi ispiratori della riforma
2Organi e articolazione interna delle università
3Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa
4Fondo per il merito
5Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario
6Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo
7Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori
8Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari
9Fondo per la premialità
10Competenza disciplinare
11Interventi perequativi per le università statali
12Università non statali legalmente riconosciute
13Misure per la qualità del sistema universitario
14Disciplina di riconoscimento dei crediti
15 Gruppi e settori scientifico-disciplinari.
16Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
17Equipollenze
18Chiamata dei professori
19Disposizioni in materia di dottorato di ricerca
20Valutazione dei progetti di ricerca
21Comitato nazionale per la valutazione della ricerca
21-bisABROGATO
22 Contratti di ricerca.
23Contratti per attività di insegnamento
24Ricercatori a tempo determinato
24-bis Tecnologi a tempo determinato.
24-ter Tecnologi a tempo indeterminato.
25Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
26Disciplina dei lettori di scambio
27Anagrafe degli studenti
28Istituzione di un Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
29Norme transitorie e finali

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Articolo 12

Articolo 12
Universita' non statali legalmente riconosciute

1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota
pari al 30 per cento
dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle università non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base di criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche ad eccezione di quelle, che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b).