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Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Articolo 25
Articolo 25
Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.
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