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Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, Articolo 6
Articolo 6
Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale
1.
COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
.
2. All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 è aggiunta la seguente: «d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.».
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2-bis.
3.
4.
4-bis.
5.
6.
6-bis. Allo scopo di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza è incrementata di cento unità.
6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento unità di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro 4.604.146 per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.462 per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2021.
6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: ", a decorrere dal 1° gennaio 2017," sono soppresse e le parole: "23.602 unità" sono sostituite dalle seguenti: "23.702 unità".
6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "28.602 unità" sono sostituite dalle seguenti: "28.702 unità".
7.
8.
8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
. 3.
COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
. 4.
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. 4-bis.
COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
. 5.
COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
. 6.
COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
. 6-bis. Allo scopo di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza è incrementata di cento unità.
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6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento unità di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro 4.604.146 per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.462 per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2021.
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6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: ", a decorrere dal 1° gennaio 2017," sono soppresse e le parole: "23.602 unità" sono sostituite dalle seguenti: "23.702 unità".
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6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "28.602 unità" sono sostituite dalle seguenti: "28.702 unità".
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7.
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. 8.
COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
. 8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, il comma 2-ter è abrogato;
b) all'articolo 10, comma 3, le parole: "la mancanza di almeno uno dei requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "la mancanza del requisito" e le parole: "e comma 2-ter" sono soppresse.
8-ter.
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8-ter.
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