Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
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Preambolo
1ABROGATO
2ABROGATO
3ABROGATO
4Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale
5ABROGATO
6Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale
7ABROGATO
7-bisSanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità
7-terABROGATO
8ABROGATO
9ABROGATO
9-bisDisposizioni in materia di istituti di patronato
10Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc
11Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
11-bisModifiche all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
12Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc
13Disposizioni transitorie e finali
14Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi
14.1Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile
14-bis Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali.
14-terUtilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego
15Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali
16Opzione donna
17Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci
18Ape sociale
18-bis Sospensione dei trattamenti previdenziali.
19Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche
20Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione
21Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro
22Fondi di solidarietà bilaterali
23Anticipo del TFS
24Detassazione TFS
25Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici
25-bis Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
25-ter Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici.
26Fondo di solidarietà trasporto aereo e sistema aeroportuale
26-bis Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria.
26-ter Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa.
26-quater Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
26-quinquies Trattamento pensionistico del personale dell'ENAV.
26-sexies Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.
26-septies Organizzazione dell'ANPAL.
27Disposizioni in materia di giochi
28Disposizioni finanziarie
29Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, Articolo 26-ter

Articolo 26-ter
Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa

1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi dei comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più regioni con un organico superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, puo' autorizzare acconti per sei mensilità di integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilità di integrazione salariale straordinaria, erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle mensilità autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172".
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione o dalla provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.