Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
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Preambolo
1ABROGATO
2ABROGATO
3ABROGATO
4Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale
5ABROGATO
6Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale
7ABROGATO
7-bisSanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità
7-terABROGATO
8ABROGATO
9ABROGATO
9-bisDisposizioni in materia di istituti di patronato
10Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc
11Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
11-bisModifiche all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
12Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc
13Disposizioni transitorie e finali
14Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi
14.1Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile
14-bis Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali.
14-terUtilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego
15Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali
16Opzione donna
17Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci
18Ape sociale
18-bis Sospensione dei trattamenti previdenziali.
19Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche
20Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione
21Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro
22Fondi di solidarietà bilaterali
23Anticipo del TFS
24Detassazione TFS
25Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici
25-bis Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
25-ter Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici.
26Fondo di solidarietà trasporto aereo e sistema aeroportuale
26-bis Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria.
26-ter Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa.
26-quater Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
26-quinquies Trattamento pensionistico del personale dell'ENAV.
26-sexies Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.
26-septies Organizzazione dell'ANPAL.
27Disposizioni in materia di giochi
28Disposizioni finanziarie
29Entrata in vigore
Allegati

Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, Articolo 16

Articolo 16
Opzione donna

1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il
31 dicembre 2023
hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno
sessantuno
anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di
sessantuno
anni di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli.
2. Al trattamento pensionistico di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il
28 febbraio 2024
, il relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.